Il ruolo dell’anestesista ha un’importanza fondamentale durante l’intera durata di un intervento chirurgico.

La prestazione dell’anestesista rianimatore non si limita infatti al solo momento dell’operazione, ma si estende anche alla fase preparatoria e al decorso post-operatorio.

È compito del sanitario salvaguardare lo stato di salute e la vita del paziente durante tutto questo periodo ed in presenza di errori medici, al danneggiato, e in caso di decesso ai suoi parenti, è dovuto un risarcimento danni da malasanità.

Gli errori medici più frequenti in anestesia

L’anestesia è una procedura che serve per bloccare la sensibilità al dolore (nell’anestesia generale anche di annullare lo stato di coscienza) ed è compito dell’anestesista occuparsi dell’intera operazione, prima, dopo e durante l’intervento chirurgico: di indurre e mantenere l’anestesia, delle manovre di intubazione, del controllo e monitoraggio continuo del paziente e del recupero delle sue funzioni vitali.

Si tratta di una procedura molto delicata, i rischi sono tanti e alcune complicanze purtroppo sono inevitabili, anche quando tutto viene eseguito correttamente, soprattutto in pazienti anziani e bambini.

Il medico anestesista, oltre a studiare con attenzione la storia clinica del ricoverato e a rispettare l’obbligo di informarlo di tutti i rischi e le caratteristiche del trattamento, deve attenersi con scrupolo alle precise linee guida previste per gli specifici interventi chirurgici ed ogni suo errore causato da imperizia, imprudenza o negligenza lo rende colpevole e responsabile dei danni e delle lesioni patite dal paziente.

Ad esempio, nella sentenza della Cassazione n.33770 del 2017 è stato ritenuto responsabile di colpa grave l’anestesista che non aveva seguito le linee guida previste durante un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura al setto nasale.

Nello specifico il sanitario non aveva controllato la corretta ossigenazione e ventilazione polmonare del paziente durante l’operazione, provocandogli un’encefalopatia ischemica da prolungata ipossia (carenza di ossigeno), da cui è conseguito uno stato comatoso.

Il paziente decedeva venticinque giorni dopo l’intervento per infezioni ospedaliere, le quali però sono state considerate dalla Corte un evento probabile in quelle circostanze e quindi non in grado di interrompere il nesso causale tra la condotta errata del sanitario e la morte del degente.

In un’altra sentenza della Cassazione, la n.26491 del 2016, è stato ritenuto responsabile delle gravi lesioni cerebrali subite dal paziente, l’anestesista che per disattenzione aveva omesso di monitorare i tracciati dell’ECG (elettrocardiogramma) durante l’intervento; mancanza che non ha permesso di rilevare e quindi trattare tempestivamente con massaggio cardiaco l’asistolia che ha poi provocato danni al tessuto cerebrale (tetraparesi spastica e grave disartria motoria).

Gli errori medici più frequenti che può compiere l’anestesista sono dovuti principalmente a:

  • assenza del consenso informato del paziente, quando lo stesso non viene avvisato e messo al corrente in maniera adeguata dei possibili rischi e delle conseguenze dell’anestesia (Sentenza Tribunale di Caltanissetta del 19 novembre 2016);
  • errata somministrazione dell’anestesia (dosaggio insufficiente o eccessivo, reazioni allergiche ed incompatibilità dei farmaci);
  • errato monitoraggio delle condizioni del paziente;
  • errori durante le procedure di intubazione.

 

Risarcimento danni per errore dell’anestesista e termini di prescrizione

Quando viene dimostrato l’errore medico dell’anestesista ed il suo nesso causale con i danni riportati dal paziente, questo ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento.

Per la quantificazione monetaria del risarcimento del danno non patrimoniale da malasanità, la nuova Legge Gelli-Bianco (Legge n.24, 8 marzo 2017) prevede l’applicazione delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private per il calcolo delle micropermanenti (lesioni comprese tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità) e per il calcolo delle lesioni macropermanenti (menomazioni con invalidità superiore al 9%).

L’articolo 8 della stessa Legge prevede che il danneggiato che intende esercitare un’azione legale davanti ad un giudice civile per la richiesta di un risarcimento danni per responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a tentare una conciliazione (proponendo un ricorso per consulenza tecnica preventiva oppure procedendo con una mediazione).

Senza il tentativo obbligatorio di conciliazione non è possibile procedere con la domanda di risarcimento. Quando la conciliazione non riesce o il procedimento supera il termine tassativo di sei mesi dal giorno del deposito del ricorso, la domanda di risarcimento diventa procedibile.

Quando si sospetta di essere stati vittima di un caso di malasanità è molto importante affidarsi ad un studio legale specializzato in responsabilità medica, sia per accertarsi della presenza dell’errore medico e del nesso causale (anche tramite la perizia della cartella clinica da parte di un medico legale), sia per quantificare con precisione l’entità di tutti i danni riportati e per avanzare correttamente una richiesta di risarcimento, nei confronti della struttura sanitaria e dell’anestesista responsabile, seguendo le procedure predisposte dalla legge.

Con la Legge Gelli-Bianco del 2017 è stato introdotto anche l’obbligo per tutte le strutture pubbliche e private di dotarsi di un’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi; anche se allo stato attuale non è ancora possibile per il danneggiato rivalersi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa con la quale la struttura ha stipulato la polizza.

I termini di prescrizione per i casi di malasanità sono pari a 10 anni nei confronti della struttura sanitaria per responsabilità contrattuale e di 5 anni nei confronti del medico per responsabilità extracontrattuale.

Ricordiamo che i termini di prescrizione non decorrono dal giorno in cui si è verificato l’errore medico, ma dal momento in cui si manifestano all’esterno le conseguenze dannose, diventando quindi oggettivamente percepibili e riconoscibili (Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n.576 del 2008).

 

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Onere della prova nei casi di malasanità

Secondo il recente orientamento, per quanto riguarda l’onere della prova nei casi di responsabilità medica, spetta al paziente danneggiato dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’anestesista ed il danno subito.

È compito quindi del paziente dimostrare che il danno subito sia conseguenza diretta del comportamento errato del sanitario; non è quindi necessario provare la condotta colposa del medico, ma solo il nesso eziologico del suo operato con le lesioni riportate, con qualsiasi mezzo di prova, anche tramite il criterio del “più probabile che non”.

Mentre spetta al medico, per liberarsi dalla responsabilità, dimostrare:

  • di aver eseguito la prestazione sanitaria in modo diligente;
  • la mancanza del nesso di causalità tra il suo operato e il danno lamentato dal paziente, perché derivante da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.27449 del 2018 viene inoltre chiarito che, solo nei casi d’incertezza, la prova di questo nesso non deve ricadere sul soggetto danneggiato; mentre nei casi di inadempimento qualificato (trasfusioni con sangue infetto, infezioni ospedaliere, ecc.), dimostrare di aver subito la prestazione implica già la prova del nesso causale.

Sempre nella stessa sentenza viene ribadito che risponde del malfunzionamento dei macchinari di anestesia e di monitoraggio anche il medico che li utilizza.

Per quanto riguarda invece la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nella quale è stato effettuato l’intervento, al paziente spetta dimostrare il contratto in essere (provare di esservi avvalso della struttura pubblica o privata), comprovare l’aggravamento o l’insorgenza della patologia ed allegare l’inadempimento del sanitario o della struttura, astrattamente idoneo a provocare i danni subiti (Cassazione, sentenza n.19204 del 2018).

Spetta invece alla struttura per liberarsi dalla responsabilità, come stabilito dall’art.1218 del Codice civile in materia di responsabilità contrattuale, dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento oppure che lo stesso sia derivante da cause ad essa non imputabili (ad esempio per caso fortuito, evenienza imprevedibile ed inevitabile con la comune diligenza).

 

Complicazioni mortali da anestesia

Quasi il 50% delle complicazioni mortali nel periodo post-operatorio è dovuto ad ipossiemia (riduzione dell’ossigeno nel sangue) post-chirurgica.

Questa insufficienza respiratoria può essere causata da atelettasia polmonare (addensamento del polmone dovuto ad un’interruzione dell’integrità dei bronchi), versamenti pleurici, embolie ed edemi polmonari (ARDS), scompensi cardiaci e polmoniti.

Il pneumologo e l’anestesista devono valutare le condizioni di salute e tutti i fattori di rischio del paziente nel periodo pre-operatorio (età avanzata, sovrappeso, stato di fumatore, alcolismo, patologie polmonari e cardiache, ecc.) che possono far insorgere un’insufficienza respiratoria dopo l’operazione.

In caso di comparsa del problema è poi di estrema importanza individuare la causa dell’ipossiemia ed agire tempestivamente con il corretto approccio terapeutico per salvaguardare la vita del paziente (ventilazione non invasiva o meccanica, ossigenoterapia, toracentesi evacuativa, fisioterapia respiratoria, ecc.).

La percentuale più alta dei decessi in anestesia dei pazienti più giovani è invece causata da pneumotorace ipertensivo intra-operatorio provocato dalla presenza nel periodo pre-operatorio di bolle di enfisema (deterioramento e dilatazione degli alveoli e dei bronchioli del polmone).

Il pneumotorace iperteso consiste nella presenza di aria nel cavo pleurico con conseguente compressione e collasso del polmone e diminuzione del ritorno del sangue venoso al cuore, il quale può provocare il decesso del paziente ed avviene quando le bolle di enfisema si rompono a causa della pressione della ventilazione meccanica.

La presenza delle bolle di enfisema può essere accertata tramite radiografia del torace prima di sottoporre il paziente all’intervento ed il non effettuare quest’esame strumentale viene considerata una grave negligenza da parte del medico.

Un altro esame da svolgere prima dell’anestesia è il test di gravidanza, in quanto può capitare che la paziente non sappia di essere incinta e gran parte dei farmaci utilizzati in anestesia, soprattutto in quella locale, sono teratogeni e possono provocare lo sviluppo anormale degli organi del feto e disturbi al bambino anche dopo la nascita.

La paziente sottoposta ad anestesia senza sapere di essere incinta può infatti rivalersi sul medico qualora vada ad incontro a problematiche della gravidanza, come ad esempio ad un aborto.

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