Quando un paziente subisce un peggioramento della propria patologia o delle proprie lesioni, a causa delle azioni od omissioni colpose o dolose di un medico, ha diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento per il danno iatrogeno subito.

Vediamo insieme di cosa si tratta, come si quantifica e come si calcola il risarcimento del danno iatrogeno differenziale, secondo quanto stabilito dalle recenti sentenze della Cassazione.

Cosa è il danno iatrogeno?

Il danno iatrogeno è un pregiudizio alla salute dovuto ad un caso di malasanità per responsabilità medica.

Si parla di danno iatrogeno differenziale quando si verifica un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico.

Rientra nella categoria del danno biologico, inteso come danno all’integrità psicofisica della persona e per verificarsi sono necessari 4 passaggi:

  1. una patologia preesistente nel soggetto per cause naturali o per colpa di terzi;
  2. l’intervento di un medico per curare la lesione del paziente;
  3. l’errore colposo o doloso del medico nella gestione del paziente;
  4. il conseguente aggravamento della patologia o la mancata guarigione.

 

Responsabilità medica nel danno iatrogeno

In caso di un peggioramento dello stato di salute di un paziente, causato da un errore di un sanitario, a quest’ultimo può essere imputato solo l’aggravamento della patologia o l’intero danno complessivo patito dal soggetto?

Vediamo al riguardo alcune sentenze della Cassazione, sulla responsabilità medica in caso di danno iatrogeno.

Come disciplinato dall’art.41 del codice penale, dall’art. 2055 del codice civile e più volte ribadito dalla giurisprudenza (ad esempio nelle sentenze della Cassazione n.7577 del 2007 e n.7507 del 2001), al medico incorso in errore colposo o doloso è imputata la lesione sofferta dal danneggiato nella sua interezza, compresa la patologia originaria preesistente, anche se derivata da altri fattori causali (fattori naturali, caso fortuito, forza maggiore o colpa di un terzo).

Quindi, anche in caso di concorso tra più cause, la responsabilità del medico per danno iatrogeno non è né esclusa, né limitata; in quanto la patologia preesistente sofferta dal paziente è considerata un antecedente logico necessario, affinché si verifichi e si inserisca la condotta colpevole del sanitario (Cassazione, sentenza n.2335 del 2001).

L’errore del sanitario non può prescindere dall’evento che ha fatto nascere l’esigenza della prestazione medica, di conseguenza non è possibile escludere il nesso di causa, anche nel caso di omissione di terapie che avrebbero impedito complicanze della patologia sofferta dal paziente (sentenza Cassazione penale n.41943 del 2006).

Anche quando la lesione originaria sia causata da un illecito di un terzo soggetto, il medico ne risponde per intero secondo quanto stabilito dall’art.41 del codice penale.

Il principio di equivalenza delle cause sopracitato, non opera invece quando l’illecito del terzo sia considerato idoneo a realizzare da solo l’evento nella sua interezza e la condotta del medico sia invece considerata una mera occasione, quindi non connotata di un propria efficienza autonoma.

 

Definizione di danno iatrogeno differenziale

Mentre per quanto riguarda la responsabilità, come abbiamo visto, il medico risponde della lesione nella sua interezza, diverso è il discorso sulla quantificazione del danno iatrogeno differenziale.

Si parla di danno differenziale quando il danneggiato chiede il risarcimento del solo danno iatrogeno e non dell’intero danno patito.

In fase di liquidazione si dovrà quindi necessariamente tenere conto delle conseguenze negative che si sarebbero comunque verificate, a prescindere dalla condotta del sanitario.

Quindi vanno considerati i postumi a cui sarebbe andato comunque incontro il paziente, anche in caso di trattamento corretto da parte del medico.

Il risarcimento del danno iatrogeno differenziale sarà perciò una sottrazione tra il risarcimento del danno totale e di quello ascrivibile all’errore medico.

 

Calcolo danno iatrogeno differenziale

Per il calcolo del risarcimento per danno iatrogeno differenziale si sono confrontate in giurisprudenza diverse teorie riguardo la quantificazione del risarcimento.

Una prima teoria, che non ha trovato accoglimento per evidenti problemi di equità, consisteva nel valutare il danno iatrogeno attraverso una quantificazione autonoma, ossia veniva affidato al giudice e al consulente tecnico d’ufficio la discrezionalità di stabilire di volta in volta, quale porzione di invalidità ascrivere al danno iatrogeno.

Un’altra ipotesi consisteva invece nel quantificare il danno iatrogeno differenziale, sottraendo dalla percentuale di invalidità permanente complessiva, la percentuale attribuibile alla patologia o lesione preesistente e calcolare il risarcimento in base al valore di tale sottrazione.

Infine, l’ultima opzione, che poi è stata quella adottata dalla giurisprudenza (ad esempio nella sentenza della Cassazione n.6341 del 2014), consiste invece nel quantificare il danno differenziale, non con la differenza tra le percentuali di invalidità, ma con la sottrazione dei valori monetari di tali percentuali.

La differenza tra le ultime due teorie è sostanziale ed aumenta in maniera esponenziale all’aumentare della percentuale di invalidità permanente sofferta dal paziente danneggiato; ecco perché si è deciso di adottare quest’ultimo metodo come criterio ottimale per la quantificazione del danno iatrogeno differenziale.

Il risarcimento è quindi pari all’importo stabilito per la percentuale d’invalidità complessiva, al quale va però sottratto l’importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che si sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n.8551 e n.6341 del 2017).

Per determinare gli importi per il calcolo del danno biologico non patrimoniale, la Cassazione, con la famosa sentenza n.12408 del 2011, ha stabilito che per un equità di giudizio, debbano essere utilizzate le tabelle del tribunale di Milano.

 

Esempi quantificazione danno iatrogeno

Per chiarire il metodo di calcolo, facciamo un esempio; ipotizziamo che un paziente di 30 anni riporti una lesione pari a 15 punti percentuali di invalidità permanente; a seguito di un errore medico la patologia, a causa dell’aggravamento, viene invece valutata con un’invalidità del 25%.

Con il primo metodo di calcolo (come detto, bocciato dalla giurisprudenza), il danno differenziale si quantificherebbe attraverso la sottrazione delle due invalidità, ossia 25%-15%.

Al danneggiato spetterebbe quindi un risarcimento relativo ad un punteggio di 10 punti percentuali di invalidità permanente, che attualmente è pari a 23.884,00 euro, secondo quanto stabilito dalle tabelle milanesi.

Con il secondo metodo (quello attualmente in vigore) è invece necessario prima calcolare gli importi monetari di entrambe le percentuali di invalidità e poi procedere alla sottrazione; quindi:
112.766,00 euro (risarcimento per 25% invalidità) – 45.790,00 euro (risarcimento per 15%) = 66.976,00 euro.

Come notiamo, già a percentuali non elevatissime, la differenza tra i due metodi di calcolo è molto evidente e si capisce perché la giurisprudenza abbia adottato quest’ultimo criterio per garantire una maggior tutela al paziente danneggiato.

 

Come richiedere il risarcimento per danno iatrogeno

Come spiegato nell’articolo su come richiedere il risarcimento danni in caso di malasanità ed errore medico, il paziente per certificare la presenza dell’errore del sanitario dovrà sottoporsi ad una visita presso un medico legale.

Con la perizia medico legale di parte sarà possibile stabilire l’entità del danno biologico patito dal paziente e determinare sia la presenza, sia l’incidenza dell’errore medico nel peggioramento delle condizioni di salute del soggetto danneggiato.

Una volta certificato il danno iatrogeno, con l’assistenza di un legale, si potrà procedere alla richiesta di un risarcimento.

La vertenza si potrà risolvere in via extragiudiziale, in caso di accordo tra le parti, senza ricorrere in giudizio; oppure, dopo un tentativo di conciliazione, si potrà ricorrere davanti ad un giudice qualora non si trovasse un accordo sulle responsabilità e sulla quantificazione del danno.

 

Consulenza gratuita per risarcimento danni da malasanità

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

 

Danno iatrogeno negli interventi di routine

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24074 del 2017, in caso di complicanze a seguito di un’operazione routinaria, spetta al medico, che ha effettuato l’intervento, l’onere di dimostrare che tali esiti negativi siano frutto di un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata, tenendo conto delle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

In caso di complicanze in un intervento di routine, vige una presunzione di colpa in capo al medico che ha effettuato l’operazione; spetta a quest’ultimo, per liberarsi dalla responsabilità, l’onere di provare che le complicazioni non siano state causate da una sua imperizia o da una sua omessa o insufficiente diligenza professionale.

Le operazioni di routine sono considerate di facile esecuzione, il paziente che si sottopone a tali interventi confida e si sente sicuro del buon esisto delle stesse.

In caso di problematiche a seguito di questa tipologia di interventi, cambia quindi il soggetto a cui spetta l’onere della prova; non sarà quindi il paziente danneggiato, ma il medico che ha effettuato la prestazione (sentenza Cassazione n.6141 del 1978).

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI