In questo articolo parleremo di come vengono valutate, in punti percentuali di invalidità permanente, le fratture ossee patite dal lavoratore in caso di infortunio sul lavoro e di come vengono risarcite dall’INAIL in base alla propria tabella delle menomazioni.

Frattura da infortunio sul lavoro

In caso di evento traumatico, avvenuto per causa violenta o in occasione del lavoro, nel quale il lavoratore subisce delle lesioni tali da impedirgli lo svolgimento della propria attività professionale per più di tre giorni, si parla di infortunio sul lavoro.

Per causa violenta si intende un’azione concentrata nel tempo più o meno istantanea o comunque breve, causata da un fattore esterno ed intenso. Viene considerata causa violenta anche l’evento accidentale, straordinario o imprevedibile.

La frattura di un osso del corpo è uno degli infortuni più frequenti che accadono nell’ambito lavorativo e consiste nella lesione a carico della struttura di un segmento osseo e si verifica quando il trauma oltrepassa i limiti di resistenza dell’osso stesso.

Una scivolata accidentale del lavoratore, la caduta di un oggetto pesante, l’incidente con un mezzo o il malfunzionamento di un macchinario sono alcuni degli eventi traumatici che possono causare delle fratture ossee.

Per tutelare le vittime di incidenti lavorativi, la Legge ha istituito un’assicurazione obbligatoria che consente al danneggiato di beneficiare di un indennizzo monetario commisurato in base alla gravità della lesione subita.

L’assicurazione è gestita dall’INAIL e quest’ultima ha l’obbligo di indennizzare le lesioni riportate dal danneggiato, anche se l’infortunio sia stato conseguenza di una colpa del lavoratore.

L’infortunio non è risarcibile invece, qualora derivi da un rischio elettivo, ossia quando l’evento lesivo non abbia un rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma sia conseguenza di una condotta intenzionale volta a soddisfare necessità personali del danneggiato o comunque esigenze indipendenti dal lavoro.

 

Indennità per inabilita temporanea da frattura

Quando si riportano delle fratture, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, che impediscono totalmente lo svolgimento della propria attività (ad esempio a causa del ricovero, della convalescenza, dell’ingessatura, ecc.), al lavoratore danneggiato spetta un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

L’importo dell’indennità è pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità per poi salire al 75% per i giorni seguenti.

Terminato il periodo di invalidità temporanea, l’INAIL sottoporrà il lavoratore ad una perizia medico legale per effettuare gli accertamenti volti ad individuare e a stabilire eventuali postumi delle lesioni, ossia menomazioni che comportano un’invalidità permanente.

 

La tabella punti invalidità INAIL

Introdotta con il Decreto del Ministero del Lavoro il 12 luglio del 2000, la tabella delle menomazioni viene utilizzata dall’INAIL per calcolare gli indennizzi per il danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

L’elenco delle menomazioni è suddiviso in apparati, sensi e tessuti di riferimento e per ognuna è indicato un valore massimo di percentuale di invalidità permanente attribuibile.

Ad esempio, per la frattura di un femore, il punteggio indicato dalla tabella INAIL è “fino a 8”, ossia questa specifica menomazione può essere valutata dal medico legale con un massimo di 8 punti di invalidità permanente, in base alla gravità della lesione e delle sue conseguenze (frattura composta o scomposta, chiusa o esposta, semplice o pluriframmentaria, ecc.).

Durante gli accertamenti, il medico legale dovrà effettuare una stima complessiva di tutte le menomazioni patite dal danneggiato nella loro globalità e in caso di danni composti, il punteggio non potrà essere la somma algebrica delle singole lesioni.

 

Tabella INAIL infortuni per fratture

Come vedremo nella successiva tabella, i valori di invalidità attribuibili ad una singola frattura ossea difficilmente supereranno la franchigia INAIL del 6%.

Tuttavia va ricordato che solitamente ad una frattura di un osso, a seconda della sua gravità e della dinamica dell’infortunio, si possono accompagnare dei disturbi correlati (ad esempio limitazioni nel movimento di un’articolazione come l’anchilosi) o delle ulteriori menomazioni (come ad esempio le cicatrici, il cui punteggio può arrivare fino a 30 punti in caso siano localizzate sul volto e sul collo).

Tutte le menomazioni e malattie diverse dalle fratture sono consultabili nelle seguenti tabelle dei punti invalidità INAIL.

 

Osso fratturato

Punti massimi

I. P.

Condilo mandibolare con alterazioni condilari minori 4
Condilo mandibolare con condilari maggiori 8
Atlante o Epistrofeo 10
Vertebra cervicale 10
Duplice frattura vertebrale cervicale 16
Frattura apofisaria cervicale con disfunzionalità residua 5
Vertebra dorsale 6
XII vertebra dorsale 10
Frattura dell’arco o di processo trasverso o di elementi posteriori con dolore riflesso 3
Vertebra lombare 10
Duplice frattura vertebrale lombare 16
Frattura apofisaria lombare con disfunzionalità residua 4
Frattura somatica vertebrale 5
Frattura sacrale con riflesso antalgico disfunzionale 5
Frattura coccigea 6
Clavicola 2
Sterno 5
Scapola 3
Frattura di una costa 2
Fratture costali multiple (per ogni costa) 1
Frattura dell’omero 4
Radio 4
Ulna 4
Scafoide con pseudoartrosi 5
Frattura di altro osso carpale 3
Primo osso metacarpale 3
Altro osso metacarpale 2
Frattura del femore 8
Frattura della tibia 3
Frattura del perone 3
Fratture biossee della gamba 8
Calcagno 8
Astragalo 5
Scafoide con sfumata ripercussione funzionale 3
Cuboide 2
Cuneiforme 2
Primo metatarso 2
Due o più metatarsi 4
Ossa nasali con lievi difficoltà respiratorie 4
Ossa nasali con diminuzione della pervietà nasale bilaterale intorno al 50% 10

 

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Franchigia INAIL e danno differenziale

Così come stabilito dalla Circolare INAIL n.57 del 2000, l’INAIL applica, nel calcolo del risarcimento da infortunio sul lavoro, una franchigia del 6%, ossia al di sotto di questo punteggio le menomazioni non vengono considerate rilevanti e quindi non è previsto alcun indennizzo da parte dell’ente per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale.

Per invalidità comprese tra 6 e 16 punti percentuali è prevista un indennizzo in forma di capitale, erogato in un’unica soluzione, mentre per invalidità pari o superiori a 16 punti viene erogata una rendita mensile.

Per effettuare il calcolo degli indennizzi è possibile utilizzare la nostra utility sul calcolo della rendita e del capitale INAIL.

Qualora l’infortunio sia avvenuto per una colpa o per una responsabilità del datore di lavoro, il danneggiato ha diritto al risarcimento anche dei primi 6 punti percentuali di invalidità, del danno morale e del danno biologico temporaneo.

Per approfondire l’argomento si rimanda all’articolo sul risarcimento del danno differenziale per infortuni sul lavoro.

Ai fini del risarcimento del danno differenziale, spetta al lavoratore l’onere di dimostrare la colpa del proprio datore ed il nesso causale tra la condotta di quest’ultimo ed il danno subito.

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