Con il Decreto Cura Italia, il Governo italiano ha deciso di riconoscere come infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus, contratto in occasione di lavoro.

Grazie a questa nuova disposizione, il lavoratore in malattia accertata da COVID-19 ha diritto a tutte le tutele dell’Inail previste per l’infortunio sul lavoro.

Vediamo insieme cosa dice il Decreto e quali sono gli indennizzi e risarcimenti a cui hanno diritto i lavoratori che si ammalano.

Contagio coronavirus sul lavoro: il Decreto Cura Italia

Il Decreto n.18/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020, specifica all’articolo 42 che nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, il medico deve redigere il certificato di infortunio e inviarlo in via telematica all’Inail, la quale dovrà garantire le tutele previste al lavoratore.

Lo stesso articolo specifica che le prestazioni Inail dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’assicurato.

Inoltre, dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020, rimangono sospesi i termini di decadenza per le richieste delle prestazioni Inail (periodo entro il quale si è tenuti a presentare la richiesta all’Istituto), i termini di prescrizione e i termini di revisione delle rendite.

Tali disposizioni sono applicate ai datori di lavoro pubblici e privati.

L’articolo 26 del Decreto stabilisce inoltre che, per i lavoratori sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, tale periodo dovrà essere equiparato a malattia, con l’erogazione delle relative prestazioni economiche previste.

Sarà compito del medico curante redigere il certificato di malattia, inserendo gli estremi del provvedimento che ha disposto la quarantena o la permanenza domiciliare; tuttavia, sono da considerarsi validi anche i certificati di malattia trasmessi prima del Decreto.

Di questo periodo di malattia, prosegue la norma, non si dovrà tener conto nel calcolo del periodo di comporto, ossia quel periodo di tempo previsto dal contratto durante il quale il lavoratore in malattia non può essere licenziato.

Infine, per quanto riguarda i dipendenti pubblici e privati immunodepressi, gravemente disabili, con patologie oncologiche o che seguono terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro certificato dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Per quanto riguarda il concetto di occasione di lavoro, la giurisprudenza ha chiarito più volte che tale definizione non significa causa di lavoro.

Secondo la sentenza n.9913 del 2016 infatti, non è necessario che vi sia un rapporto di causa diretto con l’attività svolta, ma basta un rapporto di occasionalità tra l’infortunio e il lavoro.

Rientrano quindi in questa definizione tutte le esposizioni al rischio ricollegabili allo svolgimento del lavoro, sia in modo diretto, sia indiretto, comprese quindi anche le attività accessorie o strumentali e gli spostamenti.

 

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Tutela Inail per gli operatori sanitari contagiati dal Covid-19

Per quanto riguarda la trattazione dei casi di Covid-19 del personale sanitario dipendente, l’Inail, nella nota prot. n. 3675 del 17 marzo 2020, ha specificato che medici, infermieri e gli altri operatori sanitari di strutture pubbliche e private hanno diritto alle prestazioni dell’Istituto assicuratore anche quando l’identificazione della causa del contagio si presenti problematica.

Quando l’episodio che ha provocato il contagio non può essere dimostrato dal sanitario, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in occasione del lavoro, tenendo conto delle mansioni, attività e di ogni altro indizio utile.

Sono quindi sotto la tutela dell’Inail tutti i casi in cui sia esplicito il rischio specifico e il sanitario abbia contratto l’infezione da Covid-19.

La tutela assicurativa per gli operatori sanitari riguarda anche il periodo di quarantena o di isolamento domiciliare conseguente la contrazione della malattia, mentre resta escluso quello disposto per motivi di sanità pubblica, tranne il caso in cui il lavoratore risulti positivo al test di conferma.

Anche per i sanitari, i casi di malattie infettive e parassitarie sono da considerarsi come infortunio sul lavoro e non quindi come malattia professionale.

Perciò, l’Azienda sanitaria o la struttura ospedaliera, in qualità di datori di lavoro, in caso di malattia contratta dal personale sanitario dipendente, sono obbligati ad effettuare la denuncia di infortunio all’Inail.

Inoltre, ricordiamo che anche i casi di contagio avvenuti durante il percorso da e verso il luogo di lavoro sono tutelati dall’Istituto, in quanto considerati come infortunio in itinere.

 

Risarcimento Inail per infortunio sul lavoro

I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o una malattia professionale hanno diritto a diverse prestazioni economiche da parte dell’Inail.

Nel calcolo del risarcimento Inail per infortunio sul lavoro i fattori che influenzano l’entità dell’indennizzo sono l’età del lavoratore, la sua retribuzione annuale, la percentuale di invalidità permanente e i giorni di inabilità temporanea assoluta.

Come è possibile vedere nella nostra utility per il calcolo del risarcimento per malattia professionale, qualora il lavoratore danneggiato dovesse patire un danno biologico inferiore al 6% (franchigia) non avrebbe diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Inail.

Per invalidità comprese tra il 6% e il 15% al lavoratore spetta un risarcimento in capitale una tantum, mentre per danni biologici permanenti pari o superiori al 16% è prevista una rendita vitalizia.

Per quanto riguarda invece i giorni di malattia, al lavoratore viene corrisposta una diaria, per i primi 4 giorni a carico del datore di lavoro e successivamente dall’Inail, calcolata in base alla retribuzione media giornaliere degli ultimi 15 giorni, per ogni giorno di inabilità assoluta temporanea.

Inoltre, i lavoratori affetti da una malattia professionale o infortunati sul lavoro hanno diritto all’esenzione del ticket per tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la completa guarigione e al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci di fascia C utilizzati per il miglioramento dello stato psicofisico.

 

Prestazioni Inail ai familiari per morte da coronavirus

I familiari che hanno perduto un proprio caro a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno diritto a diverse prestazioni e risarcimenti da parte dell’Inail.

Il risarcimento Inail per morte sul lavoro consiste in una rendita, calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (circa 30 mila euro annui), erogata al coniuge e ai figli o, in assenza di questi, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle della vittima.

I familiari del lavoratore hanno diritto anche a un’anticipazione della rendita pari a tre mensilità e a un beneficio economico una tantum, la cui entità è stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare superstite.

Infine, ai parenti della vittima viene erogata anche un’altra prestazione una tantum dall’Inail per contribuire alle spese funerarie sostenute in occasione del decesso (il cosiddetto assegno funerario).

Dal 1° gennaio 2019, tale importo, non soggetto a tassazione Irpef, è pari a 10.000 euro.

Per richiedere tali prestazioni è necessario presentare la domanda alla sede competente Inail, in base al domicilio del lavoratore, presso lo sportello oppure tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata.

Le prestazioni economiche possono essere erogate con accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito, carta prepagata con codice iban e, per importi inferiori a 1.000 euro, anche tramite vaglia postale o in contanti presso gli sportelli bancari o postali.

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