L’asbesto, più comunemente conosciuto come amianto, è ormai da anni considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cancerogeno completo, ossia un’esposizione prolungata alle sue polveri e fibre è in grado di sviluppare autonomamente tumori, neoplasie ed altre gravi patologie.

Con la legge 257 del 27 marzo 1992 sono state vietate in Italia l’estrazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti che lo contengono.

La patologia più conosciuta tra quelle associate all’esposizione all’asbesto è sicuramente il mesotelioma, un raro tumore che colpisce il torace, l’addome, il cuore o i testicoli.

Il periodo di latenza del mesotelioma, ossia il lasso di tempo che intercorre tra l’esposizione all’amianto e la comparsa della malattia, è di circa 20-40 anni. I primi effetti possono purtroppo verificarsi a distanza di decine di anni dall’esposizione.

L’amianto e l’Eternit

L’amianto è un materiale fibroso composto da minerali del gruppo dei silicati. È molto presente in natura e si ottiene facilmente dalla roccia madre in cave o miniere. Molto elastico e fonoassorbente, l’asbesto resiste molto bene a temperature elevatissime, agli agenti chimici, biologici e all’usura.

Date le caratteristiche ed il basso costo, l’amianto è stato utilizzato in tanti settori; si contano oltre 3000 prodotti confezionati con questo materiale.

I principali settori in cui è stato utilizzato l’amianto sono l’industria, l’edilizia ed i trasporti.

In particolare nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei capannoni industriali l’amianto fino agli anni 90 veniva utilizzato per la costruzione di lastre e tegole per i tetti e per la coibentazione delle tubature degli acquedotti sotto forma di fibrocemento, meglio conosciuto come Eternit.

Nel settore trasporti l’asbesto veniva invece principalmente utilizzato come materiale isolante, soprattutto in navi, autobus e treni. Anche nel settore industriale i prodotti a base di amianto venivano adottati maggiormente come isolante termico ed acustico.

 

Patologie e tumori da amianto

La sola presenza di amianto non è di per sé pericolosa; diventa però estremamente nociva quando a seguito di sollecitazioni le sue polveri contenenti fibre (mille volte più sottili di un capello) si disperdono nell’aria e vengono inalate o ingerite dall’uomo.

Le fibre d’amianto infatti, una volta inalate o ingerite, non degradandosi, rimangono all’interno dei polmoni e degli altri organi creando uno stato infiammatorio persistente, con conseguente danneggiamento del DNA delle cellule, favorendo lo sviluppo di tumori, asbestosi o mesoteliomi.

Quindi, quanto più è friabile e sgretolabile un manufatto contenente amianto e maggiori sono le possibilità di inalare o ingerire le sue fibre cancerogene che si disperdono nell’aria. I rischi aumentano sensibilmente quando il materiale è usurato o danneggiato.

Come abbiamo precedentemente accennato, il processo di sviluppo del mesotelioma è decisamente molto lungo; il tumore si presenta solitamente oltre 25 anni dall’esposizione e di frequente anche dopo 40-50 anni.

Purtroppo il rischio di contrarre il mesotelioma non diminuisce una volta terminato il periodo di esposizione e rimane invariato per tutta la durata della vita della persona.

Tuttavia è bene precisare che una sola fibra inalata non basta per provocare il cancro, è necessaria una concentrazione maggiore e prolungata; le probabilità di sviluppare un tumore quindi crescono con la durata dell’esposizione.

Le altre patologie, oltre il mesotelioma, riconosciute dall’INAIL ed inserite nella Lista I, ossia quelle per cui è altamente probabile che la loro origine sia dipesa da un’esposizione all’amianto sono: l’asbestosi polmonare, le placche e gli ispessimenti della pleura, il carcinoma polmonare e i tumori della laringe e delle ovaie.

Nelle liste II e III invece sono presenti le patologie la cui origine da esposizione all’asbesto sono di limitata probabilità e sono: il tumore alla faringe ed il cancro dello stomaco e del colon retto.

 

Richiedi una consulenza gratuita per risarcimento da malattia professionale

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

 

Indennizzo INAIL per malattia professionale da amianto

Le patologie amianto correlate, presenti nella lista I dell’INAIL (la cui origine lavorativa è di elevata probabilità), consentono il riconoscimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale con la sola prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo.

Per queste patologie è sufficiente quindi essere stati esposti all’amianto per motivi professionali per poter accedere all’indennizzo INAIL per malattia professionale e questo presupposto vige senza limiti quantitativi, temporali e qualitativi (sentenza Cassazione n.23653 del 2016).

Spetta eventualmente all’INAIL, per negare l’erogazione di un indennizzo, dimostrare che la malattia sia stata provocata da cause extraprofessionali.

Per le altre patologie presenti nelle liste II e III dell’INAIL invece, per essere riconosciute come malattie professionali, spetta al lavoratore l’onere di dimostrare di averle contratte a causa di fattori ambientali lavorativi.

L’entità dell’indennizzo INAIL e le sue modalità di erogazione dipendono dall’entità del danno biologico sofferto dal lavoratore a causa della malattia professionale.

In caso di invalidità permanente compresa tra 6 e 15 punti percentuali al lavoratore viene erogato un capitale in un’unica soluzione, mentre per danni biologici pari o superiori al 16% l’INAIL corrisponde una rendita mensile vitalizia.

 

Fondo vittime amianto

Con la legge 244 del 2007, all’articolo 1, commi 241/246 è stato istituito il Fondo Vittime Amianto, che consiste in un indennizzo supplementare nella misura del 10% che si va ad aggiungere alla rendita erogata dall’INAIL per malattia professionale (aumentato dal 2016 al 14,7%).

I beneficiari di questo Fondo sono tutte i lavoratori, titolari di rendita INAIL (invalidità pari o superiore al 16%), che hanno contratto patologie amianto correlate.

Con la Legge 190 del 2014, possono accedere a questo Fondo anche i malati di mesotelioma che hanno contratto la malattia per esposizione a familiari che lavoravano a contatto con l’amianto o per esposizione ambientale.

A questi soggetti viene riconosciuto una prestazione assistenziale di importo pari a 5.600,00 euro, erogati in un’unica soluzione su richiesta dell’interessato.

In caso di premorte del malato, l’importo del Fondo Vittime Amianto viene liquidato agli eredi legittimi e ripartito tra essi.

 

Prepensionamento e pensione di inabilità

Nella già citata Legge 257 del 27 marzo 1992, all’articolo 13 vengono definite delle misure di sostegno previdenziali per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto o che hanno contratto una malattia professionale asbesto correlata.

Tali benefici previdenziali consistono in maggiorazioni contributive per ottenere un prepensionamento e una rivalutazione dell’importo della pensione erogata dall’INPS.

In particolare ai comma 6, 7 e 8 viene stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente 1,5 per i lavoratori che abbiano lavorato in cave e miniere di amianto o che siano stati esposti all’asbesto per un periodo superiore ai 10 anni e per quelli che abbiano contratto malattie professionali amianto correlate (un anno di esposizione vale quindi un anno e mezzo ai fini pensionistici).

Per la categoria dei lavoratori esposti all’amianto per almeno 10 anni, l’art.43 della Legge 326 del 2003 ha ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25, solo ai fini del calcolo dell’importo della pensione.

Queste maggiorazioni del 50% del periodo contributivo permettono al lavoratore di maturare in anticipo il diritto alla pensione e di rivalutare l’entità dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

Se le patologie contratte sono il mesotelioma, l’asbestosi o il cancro al polmone, il lavoratore, anche qualora non riuscisse a raggiungere il diritto alla pensione con le maggiorazioni contributive previste dall’articolo visto in precedenza, potrà comunque ottenere la pensione di inabilità INPS per patologia, a prescindere dalla percentuale di invalidità permanente riscontrata (articolo 1, comma 250, Legge 232 del 2016).

E’ possibile richiedere la pensione di inabilità solo qualora siano stati versati almeno 5 anni di contributi e la patologia sia riconosciuta come di origine professionale.

La pensione di inabilità INPS non è cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL per la stessa patologia, mentre è cumulabile con l’indennizzo che viene erogato dall’ente assicurativo in caso di danno biologico compreso tra il 6% e il 15%.

La pensione di inabilità è reversibile in favore dei familiari della vittima, in caso di decesso del malato durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda.

La reversibilità, al contrario della pensione di inabilità, è cumulabile con la rendita INAIL che viene riconosciuta ai familiari del lavoratore deceduto per malattia professionale.

 

Risarcimento ed indennizzi per gli eredi del defunto

I familiari delle vittime da amianto hanno diritto a prestazioni e risarcimenti in caso di morte del proprio caro per patologia professionale.

Il risarcimento ai familiari per morte sul lavoro da infortunio o malattia consiste in un rendita erogata dall’INAIL, in favore del coniuge e dei figli della vittima e, in assenza di questi, ai genitori e ai fratelli, in base a percentuali e periodi di tempo prestabiliti.

La sentenza della Cassazione n.29767 del 2017 ha inoltre ribadito che l’INAIL non può negare il diritto alla rendita ai familiari superstiti se la morte del lavoratore sia stata provocata dall’esposizione ad inquinanti tossici e cancerogeni come l’amianto, anche qualora al decesso abbiano contribuito altri fattori fuori dall’ambito lavorativo (ad esempio fumo e tabagismo).

Ai familiari della vittima inoltre, come abbiamo visto in precedenza, spetta anche la reversibilità della pensione di inabilità INPS, la quale ricordiamo non fa cumulo con quella erogata dall’INAIL.

Le prestazioni INAIL e INPS tuttavia sono solo degli indennizzi e non coprono integralmente tutti i danni subiti.

E’ diritto del lavoratore e dei suoi familiari ottenere dal datore di lavoro il risarcimento integrale di tutti i danni patiti a causa dell’esposizione all’amianto.

In particolare, ai parenti della vittima deceduta a causa di una malattia amianto correlata spettano:

  • il risarcimento del danno da perdita parentale: le sofferenze psico-fisiche patite dai parenti a causa del decesso del familiare;
  • il risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente: tutti i pregiudizi economici e patrimoniali causati dalla malattia prima e dalla morte poi del proprio congiunto;
  • il risarcimento del danno biologico terminale: il danno biologico patito dal lavoratore, in termini di sofferenze fisiche e morali, durante la malattia e fino al momento del decesso, il cui risarcimento è trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi;
  • il risarcimento del danno tanatologico (o catastrofale): la “lucida agonia” patita dal lavoratore provocata dalla consapevolezza di essere prossimo alla morte per via della malattia.

 

Il danno differenziale per malattia amianto correlata

Come abbiamo detto precedentemente, le prestazioni erogate dall’INPS e dall’INAIL hanno una funzione puramente indennitaria e non risarcitoria; al lavoratore cioè non viene liquidato l’importo necessario all’integrale ristoro dei danni patiti.

Per ottenere la parte rimanente, necessaria al totale ristoro dei danni subiti (il cosiddetto danno differenziale) è necessario ricorrere in giudizio contro il datore di lavoro responsabile dell’infortunio o della malattia del suo dipendente.

L’INAIL e l’INPS ad esempio non prevedono indennizzi per il danno morale, inteso come il patema d’animo e la sofferenza interiore patita dal lavoratore a causa della malattia contratta per l’esposizione all’asbesto o addirittura per la paura stessa di ammalarsi.

In una recente sentenza della Cassazione ad esempio, la n.24217 del 2017, la Corte ha condannato l’Autorità portuale di Venezia al risarcimento del danno morale in favore del lavoratore affetto da placche pleuriche, per il patema e il turbamento provati dallo stesso per la paura di ammalarsi in futuro di mesotelioma a causa della sua esposizione all’amianto durante l’attività di carico e scarico merci.

Anche i danni patrimoniali indennizzati dall’INAIL non sono sufficienti a ristorare integralmente le perdite subite dal danneggiato, in quanto consistono solo in una parte della retribuzione percepita dal lavoratore.

Rientrano quindi nel danno differenziale risarcibile anche tutti i pregiudizi economici e reddituali patiti dal lavoratore e dalla propria famiglia per il danno emergente e da lucro cessante inerenti la malattia professionale.

 

Prescrizione del risarcimento per patologia professionale

La prescrizione è il periodo di tempo entro cui il danneggiato può chiedere un risarcimento o un indennizzo per i danni subiti; trascorso tale periodo questo diritto si estingue e non è più possibile avanzare delle pretese.

Per quanto riguarda l’indennizzo erogato dall’INAIL, secondo l’art.112 del D.P.R: n.1124 del 1965, il termine di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni assicurative è pari a tre anni dal giorno in cui la malattia professionale si è manifestata.

Secondo la Cassazione però (sentenza n.616 del 2000), il periodo di prescrizione inizia dal momento in cui il danneggiato prende consapevolezza della propria malattia e della sua origine professionale.

Per quanto riguarda invece i benefici contributivi stabiliti dall’articolo 13 della Legge n.257 del 1992, di cui abbiamo parlato precedentemente, i termini di prescrizione sono pari a 10 anni e decorrono da quando il lavoratore ha avuto conoscenza dell’esposizione all’amianto durante il proprio lavoro e quindi dal momento in cui ha preso consapevolezza di aver diritto a tali maggiorazioni (Cassazione, sentenze n.2856 del 2017 e n.29635 del 2108).

Infine, anche per la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e differenziali nei confronti del proprio datore di lavoro, il termine di prescrizione è decennale, anche qualora il lavoratore non abbia presentato entro i termini la domanda all’INAIL per il riconoscimento della malattia professionale.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI