Spesso i due termini vengono confusi e alcuni pensano abbiano lo stesso significato, ma risarcimento e indennizzo sono due cose totalmente differenti.

In questo articolo vedremo in cosa consiste questa differenza e in quali casi si ha diritto a un risarcimento e in quali altri invece a un indennizzo.

Cosa è il risarcimento danni?

Nel nostro ordinamento, ogni comportamento colposo o doloso, che provoca un danno ingiusto ad un altro soggetto, obbliga colui che ha commesso il fatto illecito a risarcire il pregiudizio causato.

Il danno provocato che deve essere risarcito può derivare da un comportamento che viola le disposizioni di una o più clausole di un contratto, oppure da un fatto ingiusto extracontrattuale, che lede l’altrui sfera giuridica, trasgredendo il principio del neminem laedere (non offendere nessuno).

Ci sono importanti ed evidenti differenze tra i due tipi di responsabilità, tra cui i termini di prescrizione del diritto al risarcimento danni e l’onere della prova a carico del danneggiato.

Per approfondimenti su questo argomento consigliamo la lettura dell’articolo sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

In entrambi i casi, come abbiamo detto, la legge obbliga colui che ha commesso l’inadempimento contrattuale o il fatto ingiusto a risarcire i danni provocati a terzi.

Come specificato dall’articolo 1218 del Codice civile, quando una delle parti non esegue correttamente la prestazione contrattuale pattuita è obbligato a risarcire i danni patiti dal creditore, anche se il fatto non costituisce un illecito.

Mentre, se il rapporto non è regolato da un contratto, il danno, cagionato per fatto doloso o colposo, per essere risarcito deve essere ingiusto, ossia prodotto da un comportamento non giustificato dal nostro ordinamento e che lede un interesse tutelato e giuridicamente rilevante (art. 2043 Codice civile).

Il risarcimento danni da incidente stradale è regolato invece dall’articolo 2054 del Codice civile, il quale stabilisce che il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni cagionati a cose e persone dalla circolazione della vettura, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Come disciplinato dall’articolo 2058 del Codice civile, il debitore ha l’obbligo di eliminare il danno provocato, ripristinando quindi la situazione allo stato originale; come può essere ad esempio il conseguimento di una prestazione analoga a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale, oppure, in caso di incidente stradale, la riparazione del veicolo incidentato per riportarlo allo stato in cui si trovava prima del sinistro (risarcimento danni in forma specifica).

Quando invece la reintegrazione in forma specifica non è possibile o risulta eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, ossia il pagamento di una somma in denaro pari al valore della cosa danneggiata o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta.

 

Cosa è un indennizzo?

Abbiamo visto che il risarcimento ha la finalità di riparare un danno ingiusto; l’indennizzo invece, sembrerà paradossale, ma ha lo scopo di ristorare un danno giusto.

Infatti, il danno oggetto di un indennizzo è conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto.

L’indennizzo quindi non si origina da una responsabilità civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento e che non può essere considerato antigiuridico, anche se produce un pregiudizio a terzi.

L’indennizzo, o indennità, è quindi una somma in denaro, a titolo di reintegrazione patrimoniale, dovuta a un soggetto per un danno da lui patito che non sia conseguenza di un atto illecito, ed è garantita solo per i casi previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Quindi, quando si subisce un pregiudizio, a causa di un fatto comunque lecito e autorizzato, in determinati casi previsti dalla legge è possibile ottenere un ristoro economico come indennizzo.

Un esempio di indennizzo è previsto dal cosiddetto stato di necessità, disciplinato dall’articolo 2045 del Codice civile, il quale recita che quando un fatto dannoso è scaturito dalla necessità di salvare sé o altri da un grave pericolo, al danneggiato spetta un indennizzo.

Affinché ricorra lo stato di necessità è necessario che ci sia un pericolo alla persona, serio, attuale, inevitabile ed involontario e non deve quindi dipendere dal comportamento del danneggiante.

Quando infatti il pericolo è causato dalla condotta colposa di un terzo, il danneggiato può ottenere anche un risarcimento per tutti i danni ingiustamente subiti.

La misura dell’indennità viene stabilità tramite valutazione equitativa da parte del giudice.

Per fare un altro esempio di indennizzo previsto dal nostro ordinamento, l’articolo 834 del Codice civile prevede il pagamento di una giusta indennità a chiunque venga privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà dalla Pubblica Amministrazione per motivi di pubblico interesse; come, ad esempio, l’espropriazione di un terreno privato da parte dello Stato per soddisfare un interesse generale.

 

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Indennizzo e risarcimento nell’assicurazione: le differenze

Anche nel settore assicurativo si tende spesso a confondere i due termini e ad utilizzarli erroneamente come sinonimi.

Ma pure all’interno di un rapporto assicurativo, risarcimento e indennizzo conservano le stesse differenze prima elencate.

Nello specifico, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi degli eventi previsti dalle clausole del contratto, come può essere ad esempio un infortunio, una malattia, un incendio, ecc.

Si ha diritto invece a un risarcimento quando il danno viene provocato dalla condotta di un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato.

Una tipologia di assicurazione che può aiutarci a chiarire meglio questa differenza, ad esempio, è la polizza infortuni del conducente.

Tramite questa assicurazione, il conducente di un veicolo può tutelarsi dai danni fisici subiti durante la circolazione, anche quando si è responsabile degli stessi.

Infatti, in caso di incidente con torto, il conducente del veicolo responsabile è l’unica persona che non ha diritto ad alcun risarcimento o indennizzo (chi paga il risarcimento del terzo trasportato?).

Quando si stipula invece una polizza infortuni, il conducente ha diritto a ottenere un indennizzo da parte dell’assicurazione, anche se si tratta di un incidente con colpa; l’entità di tale ristoro economico è già prestabilita nelle condizioni contrattuali.

Ad esempio, può essere previsto che ogni giorno di ricovero ospedaliero dell’assicurato sia pagato dalla compagnia con una diaria da 50,00 euro, a prescindere quindi dai danni effettivamente subiti e dalle responsabilità del sinistro.

In questo caso si tratta di un indennizzo, in quanto il danno non è stato provocato da un comportamento colposo di un terzo soggetto esterno al rapporto tra assicurato e assicurazione.

Qualora invece le responsabilità del sinistro fossero di un terzo soggetto, il danneggiato avrebbe diritto a ottenere, non solo l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni del conducente, ma anche un risarcimento monetario da parte del danneggiante per tutti i danni subiti nell’incidente, patrimoniali e non patrimoniali.

Trattandosi di due istituti completamente diversi possono quindi tranquillamente coesistere; perciò, da un evento dannoso il danneggiato può aver diritto al pagamento sia di un indennizzo da parte dell’assicurazione, sia di un risarcimento da parte di chi ha commesso l’illecito (o della sua compagnia assicurativa).

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