In Italia sono oltre 700 mila le persona con licenza di porto fucile per uso caccia e di questi oltre mezzo milione hanno il tesserino per l’abilitazione all’esercizio venatorio.

La sicurezza a caccia è un argomento fondamentale, ma purtroppo i dati sugli incidenti nella stagione 2018/2019, nonostante una sensibile diminuzione rispetto al passato, parlano di 50 feriti e 12 morti.

Colpi di fucile accidentali, spari ad altezza d’uomo, persone o animali domestici scambiati per cacciagione sono tra le cause più frequenti di incidente venatorio.

I sinistri non riguardano soltanto i cacciatori, è capitato infatti che siano rimaste vittime di ferimenti da armi da caccia anche persone che raccoglievano funghi e castagne nel bosco o che facevano un’escursione in montagna.

In caso si rimanga vittima di un incidente venatorio, come e a chi si deve richiedere il risarcimento per i danni subiti?

L’obbligo di assicurazione per i cacciatori

Tutti i cacciatori che esercitano l’attività venatoria hanno l’obbligo, secondo quanto stabilito dalla Legge 157 del 1992 e successivi aggiornamenti, di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi alla caccia.

La stessa legge prevede anche dei massimali minimi per entrambe le tipologie di copertura:

  • 516.456,90 euro (di cui 387.342,67 per i danni alla persona) per quanto riguarda la responsabilità civile da uso di armi per la caccia;
  • 51.645,96 euro per morte e invalidità permanente da infortuni venatori.

Ormai quasi tutte le compagnie assicurative offrono tali tipologie di copertura e le associazioni venatorie stipulano annualmente con queste delle convenzioni per conto dei loro associati.

Il premio di queste polizze può variare dai 50 ai 200 euro a seconda delle coperture, delle garanzie e dei massimali scelti.

Il cacciatore infatti, per una sua maggiore tranquillità, può scegliere liberamente di assicurarsi con un massimale superiore a quello minimo indicato dalla legge citata in precedenza.

Il massimale ricordiamo è appunto l’importo massimo che la compagnia assicurativa può indennizzare al proprio assicurato in caso di sinistro.

Inoltre, sia nella responsabilità civile verso terzi, sia nella copertura infortuni, si possono aggiungere delle garanzie accessorie per offrire all’assicurato una tutela maggiore e più estesa.

Infatti con queste polizze è possibile assicurare anche i danni provocati e subiti dal proprio cane da caccia, il furto e lo scoppio del fucile, la diaria da ricovero e da ingessatura per infortunio e la tutela legale per farsi assistere da un avvocato, a spese della compagnia, in caso di controversie legali.

Per quanto riguarda le polizze sugli infortuni, per una decisione più consapevole sulla scelta dei massimali e delle garanzie accessorie, consigliamo la lettura dell’articolo sulle differenze tra le tabelle ANIA e INAIL sul calcolo dell’invalidità permanente.

Alcune di queste polizze inoltre sono valide ed operative anche fuori dall’attività venatoria e coprono l’assicurato durante tutte le sue attività extra-lavorative.

Ricordiamo che tali coperture non operano invece quando l’assicurato non possiede l’abilitazione all’attività venatoria, la licenza di porto di fucile per uso caccia o i requisiti di età minima.

Inoltre non sono coperti i danni quando l’attività venatoria è svolta con mezzi non consentiti dalla legge oppure nei luoghi e nei periodi in cui tale attività è vietata o contraria alle norme vigenti.

 

Il calcolo del risarcimento per i danni da caccia

Il risarcimento dei danni alle cose e dei danni patrimoniali è pari alle perdite economiche patite dal danneggiato (anche quelle future) e agli eventuali costi già sostenuti o da sostenere per la riparazione o la sostituzione degli oggetti rimasti danneggiati nel sinistro.

Per i danni di natura non patrimoniale, quindi per il danno biologico, danno morale e danno esistenziale, esistono invece delle specifiche tabelle, grazie alle quali, in base all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità permanente o temporanea subita, è possibile determinare l’entità del risarcimento a cui si ha diritto.

Le tabelle più utilizzate per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale sono quelle elaborate dall’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano.

In caso di sinistro venatorio mortale, quando il decesso è avvenuto per una responsabilità di terzi, i parenti della vittima hanno diritto ad ottenere un risarcimento per i pregiudizi economici e patrimoniali e per le sofferenze psico-fisiche subite a causa della perdita del proprio caro (risarcimento danno da perdita parentale).

Per il calcolo del danno da morte del congiunto sono utilizzate le tabelle del Tribunale di Roma, con le quali è possibile conoscere l’entità del risarcimento in base all’età della vittima e del congiunto e al loro grado di parentela.

Quando invece il decesso dell’assicurato è causato da un infortunio, in assenza di una responsabilità di terzi, l’indennizzo a favore dei familiari è pari al massimale assicurato nella polizza infortuni obbligatoria.

Stesso discorso per l’invalidità permanente da infortunio; l’indennizzo in favore dell’assicurato dipende dal massimale assicurato ed è proporzionale al grado di invalidità accertato nel danneggiato (ad esempio con 50 punti di invalidità si ha diritto al 50% del massimale di polizza).

 

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La richiesta di risarcimento nell’incidente venatorio

Così come per le richieste di risarcimento danni per incidente stradale, anche per i sinistri venatori il danneggiato può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del soggetto responsabile del sinistro (comma 10, art.12 Legge 157/92).

L’assicurato, in caso di danno a terzi oppure in caso di infortunio, ha l’obbligo di denunciare l’evento per iscritto all’intermediario o alla compagnia assicurativa entro il tempo limite previsto nelle condizioni generali di polizza.

Inoltre, vige per l’assicurato anche l’obbligo di fornire il prima possibile all’assicurazione tutta la documentazione inerente l’evento lesivo, gli atti giudiziari e amministrativi e tutte le informazioni sulla dinamica del sinistro, sui soggetti coinvolti e sugli eventuali testimoni presenti e sulle autorità intervenute.

Gli eventuali ritardi od omissioni nella denuncia del sinistro possono comportare una diminuzione o addirittura un rifiuto del risarcimento assicurativo.

Per quanto riguarda invece il soggetto rimasto danneggiato a causa dell’attività di un terzo cacciatore, come detto, è possibile rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente venatorio.

Nel modulo per la richiesta di risarcimento, meglio se inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, oltre ai propri dati identificativi e a quelli del cacciatore responsabile del sinistro, è importante indicare la data, l’orario e il luogo esatto in cui è accaduto l’evento.

In caso di danneggiamenti a cose è importante segnalare anche in quali giorni e in che luogo il perito assicurativo possa visionarle per accertare e quantificare, attraverso la propria perizia, l’entità dei danni riportati.

In presenza di lesioni fisiche, oltre a indicare la professione ed il proprio redditto per la corretta valutazione del danno di natura patrimoniale, è necessario allegare alla richiesta anche tutta la documentazione medica inerente l’infortunio, compresa la perizia medico legale (indicante la durata dell’inabilità temporanea e l’entità dell’invalidità permanente) e l’attestazione dell’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Come per gli incidenti stradali è necessario indicare anche se il danneggiato abbia diritto a percepire un’indennità o delle prestazioni da enti di assicurazione sociale (INAIL e INPS).

 

Fondo di garanzia per le vittime della caccia

Istituito con la già citata legge 157 del 1992, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, amministrato dalla Consap sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo Economico, assolve allo scopo di risarcire i danni subiti da terzi, causati da cacciatori:

  • non identificati;
  • non coperti dall’assicurazione obbligatoria;
  • assicurati presso una compagnia in stato di liquidazione coatta.

Il danno è risarcibile entro gli stessi massimali previsti per l’assicurazione di responsabilità civile visti in precedenza (516.456,90 euro per sinistro).

Il soggetto danneggiato vittima di un incidente venatorio causato dai soggetti prima elencati, per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve inviare la richiesta di indennizzo alle imprese designate dall’IVASS, suddivise in base alle regioni di competenza dove è avvenuto il sinistro, i cui indirizzi sono consultabili tramite il sito della Consap.

La richiesta di risarcimento deve contenere tutte le informazioni viste nel paragrafo precedente: dati identificativi, data e luogo del sinistro, descrizione dei danni alle cose e delle eventuali lesioni fisiche e tutta la documentazione medica inerente l’infortunio.

Quando l’esercente l’attività venatoria non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano causato la morte o un’invalidità permanente superiore a 20 punti percentuali.

Mentre per quanto riguarda i sinistri causati da cacciatori non assicurati o assicurati con una compagnia in liquidazione coatta il risarcimento dei danni fisici è sempre dovuto, mentre i danni alle cose sono indennizzabili solo quando il loro ammontare è superiore a 500 euro (franchigia).

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