In caso di incidente nautico causato da barche, natanti, canoe, gommoni, motoscafi, pedalò, yacht, ecc., il soggetto danneggiato (che può essere un’altra imbarcazione oppure anche un bagnante o un sub) ha il diritto di ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti alle cose e alla persona.

In questo articolo vedremo quali tipologie di imbarcazioni e natanti sono obbligate a stipulare una polizza d’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, in quali casi il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del soggetto responsabile del sinistro e come calcolare l’entità del risarcimento per incidente nautico.

L’obbligo dell’assicurazione per i natanti ed imbarcazioni

Come stabilito dall’articolo 123 del Codice delle assicurazioni private, le unità da diporto dotate di motore (esclusi quindi le barche ed i gommoni a remi, a pedali o a vela senza motore ausiliario), per poter navigare in acque ad uso pubblico o ad esse equiparate, devono obbligatoriamente essere coperte da un’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni alla persona.

Per unità da diporto si intendono i natanti, le imbarcazioni e le navi che non vengono utilizzate per scopi commerciali, ma solo per motivi sportivi e ricreativi e la cui navigazione è effettuata in acque marittime o interne.

Vige lo stesso obbligo anche per i natanti di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate con motore fisso ed inamovibile con potenza superiore a 3 cavalli fiscali.

È inoltre obbligatorio stipulare un’assicurazione per tutti i motori amovibili (fuoribordo), qualsiasi sia la loro potenza e l’unità alla quale vengono attaccati. In caso di motore marino fuoribordo, l’assicurazione stipulata si estende sull’imbarcazione o natante sul quale viene applicato.

Le disposizioni precedenti, come stabilito con le recenti modifiche introdotte dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n.229 del 2017, si devono applicare anche a tutte le unità da diporto utilizzate per scopi commerciali, con l’ulteriore obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile anche per i danni subiti dal conduttore e dai passeggeri trasportati.

Per unità da diporto utilizzate per fini commerciali si intendono tutte quelle oggetto di contratti di locazione e di noleggio, oppure utilizzate per insegnamento professionale o come unità d’appoggio per immersioni subacquee sportive o ricreative.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n.497 del 2000 della Cassazione, la sosta e l’ormeggio in mare o in porto devono essere considerati momenti della navigazione, perché avvengono in luoghi aperti alla navigazione di altre barche e al transito di altri soggetti non definiti.

Perciò vige l’obbligo di stipulare l’assicurazione per la responsabilità civile anche per le imbarcazioni ed i natanti ormeggiati.

Secondo quanto stabilito dalle normative europee, il massimale minimo di legge (capitale assicurato) previsto per la responsabilità civile dei natanti è pari ad euro 7.290.000 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell’incidente.

 

Risarcimento danni incidente nautico e prescrizione

Per la quantificazione del risarcimento dei danni fisici di lieve entità (sotto i 9 punti percentuali di invalidità permanente) da incidente nautico bisogna far riferimento alle stesse tabelle utilizzate per il calcolo delle micropermanenti da sinistro stradale.

Stesso discorso per il calcolo del danno biologico da macropermanenti, con il quale attraverso le tabelle del Tribunale di Milano sarà possibile determinare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale.

Oltre al risarcimento per i danni fisici subiti, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per tutti i danni patrimoniali sofferti per danno emergente e lucro cessante, ossia per le perdite economiche dirette (spese di riparazione per i danni materiali, cure mediche, farmaci, terapie, riabilitazione, ecc.) e per i mancati guadagni (ad esempio la perdita di giornate di lavoro) provocati dal sinistro.

In caso di incidente nautico mortale, i familiari della vittima hanno diritto ad un risarcimento per le sofferenze psico-fisiche ed i danni patrimoniali patiti a causa della morte del proprio congiunto.

Per approfondimenti su questo argomento rimandiamo ai contenuti sul risarcimento del danno tanatologico e del danno da perdita parentale.

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive trascorsi due anni dal giorno del sinistro ed inoltre, per quando riguarda l’assicurazione della responsabilità civile, il corso della prescrizione si sospende dal giorno in cui il terzo ha richiesto al soggetto assicurato il risarcimento o ha promosso contro di lui l’azione, fino a quando il credito del danneggiato non sia diventato esigibile e liquido o il diritto del terzo sia caduto in prescrizione (articoli 2947 e 2952 del Codice Civile).

Se il fatto da cui deriva il danno è considerato dalla legge come un reato, il cui termine di prescrizione è maggiore di due anni, questo viene applicato anche per l’azione civile.

 

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Cosa fare in caso di incidente nautico

Come stabilito dal comma 4 dell’articolo 123 del Codice delle assicurazioni private, alle unità da diporto, ai motori fuoribordo e ai natanti si applicano le stesse norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; quindi qualora non siano previste normative specifiche per natanti ed imbarcazioni, devono essere utilizzate quelle vigenti per i veicoli stradali.

In caso di incidente nautico l’assicurato, secondo quanto stabilito dall’art.1913 del Codice civile, è tenuto ad avvisare la propria compagnia assicurativa, con raccomandata, posta certificata o di persona, entro tre giorni dal sinistro, sia in caso di torto, che di ragione, anche nel caso in cui non si fossero subiti dei danni.

L’assicurato che non rispetta quest’obbligo d’avviso perde il diritto al risarcimento quando l’inadempimento è doloso, oppure, in caso di omissione colposa, si rischia di vedersi diminuito l’indennizzo in base al pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Nella denuncia da inviare alla compagnia vanno inseriti:

  • i dati della polizza assicurativa, dell’assicurato e del conducente;
  • data, ora, luogo e dinamica del sinistro;
  • i danni causati dall’incidente ed i nominativi degli eventuali soggetti danneggiati;
  • indicazione delle Autorità se intervenute e le generalità degli eventuali testimoni;
  • targa, matricola, dati dell’assicurato, numero di polizza e compagnia assicurativa in caso di incidente con altra imbarcazione.

Qualora l’incidente sia stato provocato, del tutto o in parte, dalla controparte è necessario inviare la denuncia anche alla sua compagnia d’assicurazioni.

Per la richiesta di risarcimento inoltre sarà necessario fornire, raccogliere ed inoltrare tutti i documenti inerenti i danni subiti, sia fisici che materiali (preventivi, fatture, ricevute, certificati medici sul decorso delle lesioni subite, perizie medico legale di parte, ecc.).

Successivamente sarà incaricato un perito dalla compagnia assicurativa per valutare i danni subiti dal natante o dall’imbarcazione e a quantificarli.

 

Incidente in canoa, pedalò, kitesurf e moto d’acqua a noleggio

Come scritto precedentemente, anche le unità da diporto senza motore utilizzate per fini commerciali hanno l’obbligo di essere coperte da polizza d’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, la quale deve necessariamente comprendere pure i danni patiti dai conduttori e dai trasportati.

Rientrano in questa categoria anche i piccoli natanti oggetto di locazione e noleggio, come pedalò, canoe, kitesurf, natanti e tavole a vela, moto d’acqua ed acquascooter.

In caso di incidente o infortunio nautico durante l’utilizzo di questi natanti è quindi possibile per il danneggiato ottenere un risarcimento assicurativo per i danni subiti da lui e dai suoi passeggeri, presentando denuncia di sinistro al locatore/noleggiante e alla sua compagnia assicurativa.

Il diritto ad ottenere un risarcimento assicurativo ovviamente vale anche per tutti i bagnanti che dovessero subire dei danni a causa della navigazione ed utilizzo di tali imbarcazioni.

 

Risarcimento per sinistro causato da natante non assicurato o non identificato

Per quanto riguarda i natanti senza motore e non utilizzati a fini commerciali, quindi non noleggiati o locati, l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non sussiste.

Nonostante non ci sia un obbligo, sul mercato si possono trovare tanti prodotti assicurativi per tutelarsi contro i danni provocati a terzi o a sé stessi durante l’utilizzo di questi mezzi.

In caso di incidente o infortunio causato da un natante non assicurato e non obbligato a stipulare l’assicurazione, sarà quindi obbligo del proprietario provvedere di tasca propria all’integrale risarcimento dei danni procurati a terzi.

Invece, qualora l’incidente sia causato da un natante soggetto all’obbligo assicurativo, se questo risultasse non assicurato, il soggetto danneggiato potrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada della Consap per ottenere un risarcimento per i danni subiti alle cose e alla persona.

In caso di natante non identificato, perché ad esempio fuggito dopo il sinistro, il Fondo provvede al risarcimento dei danni alla persona, mentre i danni alle cose vengono risarciti con una franchigia di 500 euro solo in presenza di danni fisici di grave entità (superiore ai 9 punti percentuali di invalidità permanente).

 

Azione diretta e soggetti esclusi dall’assicurazione

Secondo quanto stabilito dall’articolo 144 del Codice delle assicurazioni private, il soggetto danneggiato da un sinistro causato dalla navigazione di un natante, per il quale vige l’obbligo assicurativo, ha azione diretta per il risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente entro i limiti del massimale di polizza.

Come abbiamo visto inizialmente però, l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto, natanti e motori amovibili riguarda solo i danni alla persona.

Quindi, per quanto riguarda i danni alle cose, considerato che questi non rientrano nell’obbligo assicurativo, al danneggiato non è riconosciuta l’azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile.

Quando si è in presenza di una domanda di risarcimento per soli danni a cose, la parte danneggiata può quindi chiamare in giudizio solo il soggetto responsabile, mentre la partecipazione al processo dell’assicurazione è consentita solo a seguito di chiamata del convenuto (il soggetto contro il quale viene esercitata un’azione legale), previa autorizzazione del Giudice.

Per concludere, come definito dall’articolo 129 del Codice delle assicurazioni private, non è considerato terzo, e quindi non ha diritto al risarcimento danni derivante dall’assicurazione obbligatoria, il solo conducente responsabile dell’incidente, così come previsto anche per la circolazione stradale.

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