Come funziona la clausola claims made delle polizze assicurative sulla responsabilità civile verso terzi? Si tratta di una clausola vessatoria che produce un significato squilibrio dei diritti dell’assicurato? A quali problematiche si può andare incontro sottoscrivendo un contratto con tale condizione?

In questo articolo daremo una risposta a queste domande, citando le sentenze della Cassazione che hanno evidenziato e chiarito alcuni punti.

Clausola claims made: cosa è e come funziona?

Le assicurazioni tradizionali sulla responsabilità civile, ossia quelle con lo schema cosiddetto “loss occurrence”, sono modulate in riferimento al primo comma dell’articolo 1917 del Codice civile.

Tale norma specifica che l’assicuratore deve tenere indenne il patrimonio dell’assicurato da quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare a terzi, per il sorgere di un debito di responsabilità, in conseguenza di un fatto avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto.

In poche parole, l’assicurazione è tenuta a pagare per tutti quei sinistri, coperti dalla polizza, accaduti durante il periodo di vigenza del rapporto assicurativo.

Mentre nelle assicurazioni con clausola claims made (a richiesta fatta), l’assicurato è tutelato solo per quei sinistri la cui richiesta di risarcimento viene effettuata durante il periodo di validità della copertura.

Cosa significa questo? Se il fatto che ha determinato dei danni a terzi è stato commesso durante il periodo assicurativo, ma la richiesta di risarcimento viene effettuata dopo la scadenza della polizza, la compagnia non è tenuta a tutelare l’assicurato.

Nelle polizze claims made quindi, non è tanto importante quando è avvenuto l’evento lesivo, ma quando perviene per la prima volta la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.

Con le polizze tradizionali invece, l’evento avvenuto durante il periodo di validità della copertura è sempre coperto, senza limiti di tempo e anche dopo la scadenza del contratto.

La clausola claims made è ormai presente nella maggior parte delle polizze sulla responsabilità civile verso terzi (soprattutto in quelle professionali), ad esclusione delle assicurazioni rcauto, per le quali esiste un’apposita normativa vincolante che non consente l’applicazione di tale sistema.

 

Claims made pura o impura

Le clausole claims made possono essere di due diverse tipologie: pure o impure.

Le clausole impure o miste prevedono che la copertura assicurativa sia operativa solo quando, sia il fatto illecito, sia la richiesta risarcitoria intervengono durante il periodo di efficacia del contratto.

Al contrario, le clausole pure consentono la manleva di tutte le richieste di risarcimento pervenute alla compagnia durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dalla data in cui è stato commesso il fatto illecito verso terzi.

Nelle polizze assicurative con clausola claims made impura, può essere inserita un periodo di retroattività per la copertura, che consente di tenere indenne l’assicurato anche dagli eventi, errori od omissioni accaduti o commessi dopo tale data convenuta.

Con la retroattività quindi, può essere retrodatata la garanzia assicurativa per permettere all’assicurato di essere coperto anche per le richieste di risarcimento conseguenti fatti illeciti commessi anche prima della data di decorrenza della polizza, ma comunque non prima della data di retroattività scelta.

La durata del periodo di retroattività incide sull’entità del premio assicurativo tuttavia, tale data, una volta convenuta, rimane generalmente bloccata anche per i successivi rinnovi di polizza.

Per questi motivi, molti professionisti decidono di far combaciare la data di retroattività, quando possibile, al momento in cui hanno iniziato l’attività per la quale hanno stipulato l’assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi; in modo da essere comunque sempre coperti per tutte le richieste risarcitorie denunciate alla compagnia durante il periodo di assicurazione.

Infatti, è bene ricordare che i termini di prescrizioni del risarcimento danni consentono di denunciare un illecito anche dopo parecchio tempo dalla data dell’evento e quindi, può capitare di ricevere una richiesta risarcitoria dopo diversi anni.

Per quanto riguarda i fatti illeciti e le richieste di risarcimento intervenuti dopo la scadenza del contratto, questi non potranno essere denunciate alla compagnia, rimanendo quindi esclusi dalla copertura.

Alcune compagnie offrono un periodo aggiuntivo di copertura, anche dopo la scadenza, ma che non supera generalmente la decina di giorni.

In caso di cessata attività, per qualsiasi motivo, degli esercenti le professioni sanitarie, come disposto dall’articolo 11 della Legge Gelli n.24 del 2017, la copertura assicurativa deve prevedere un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi.

L’ultrattività di dieci anni è estesa anche agli eredi in caso di decesso dell’assicurato per le eventuali richieste risarcitorie effettuate nei loro confronti, purché riferite a eventi commessi durante il periodo di efficacia del contratto, compreso il periodo di retroattività.

 

La claims made è una clausola vessatoria?

La clausola claims made nelle polizze sulla responsabilità civile ha permesso alle compagnie assicurative una migliore gestione delle proprie risorse finanziare e dei rischi assunti derivanti dagli impegni contrattuali.

Tale tipologia di clausola è nata per circoscrivere l’operatività delle polizze, considerato l’aumento delle richieste di risarcimento per danni lungolatenti, ossia per quei pregiudizi che si manifestano dopo anni rispetto al momento in cui si sono prodotti e che rimangono nel frattempo celati al soggetto danneggiato.

Negli anni si è discusso molto nel merito se questo assetto contrattuale pregiudicasse o meno gli interessi degli assicurati a vantaggio delle compagnie.

Per alcuni questo genere di clausola sarebbe vessatoria e quindi da considerarsi nulla se presente nel contratto.

Si considera vessatoria quella clausola che, a prescindere dall’intenzione del venditore, determinano un rilevante squilibrio dei diritti e doveri a carico del consumatore (articolo 33 del Codice del consumo).

Le clausole vessatorie, come detto, sono da considerarsi nulle, mentre il contratto rimane valide per tutto il resto (art.36 del Codice del consumo).

La Cassazione è dovuta intervenire più volte in questi anni per escludere la vessatorietà di tale tipo di clausole.

Nella sentenza n.9140 del 2016, le Sezioni Unite della Cassazione, in merito ad un caso di risarcimento danni per malasanità, hanno ribadito che, nelle polizze sulla responsabilità civile, le clausole cosiddette claims made non sono vessatorie.

Tuttavia, possono essere dichiarate nulle per difetto di meritevolezza, ossia quando determinano a carico del consumatore un significato squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Tale valutazione è affidata dal giudice di merito.

Ciò nonostante, le stesse Sezioni Unite, nella sentenza n.22437 del 2018, hanno specificato che le clausole claims made non incidono sulla funzione assicurativa della polizza, in quanto rappresentano una deroga convenzionale all’art.1917 del Codice civile.

Per questo motivo, essendo ormai un modello tipizzato della legge, il contratto assicurativo con clausole claims made non è soggetto al controllo di meritevolezza previsto dal comma 2 dell’articolo 1322 del Codice civile; affermazione in contrasto con la pronuncia del 2016 vista in precedenza.

Nel 2020, con la sentenza n.8117, la Corte di Cassazione ha ribadito e confermato che le clausole claims made:

  • costituiscono una legittima deroga al primo comma dell’articolo 1917 del Codice civile;
  • non sono vessatorie;
  • non sono soggette al vaglio di meritevolezza;
  • sono valide anche quando non è presente una copertura postuma alla scadenza del contratto.

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