Quando si stipula una polizza assicurativa, il contraente trasferisce un suo rischio all’assicurazione, a fronte del pagamento di un premio.

Per rischio assicurativo si intende la probabilità che un evento incerto e futuro si verifichi e comporti conseguenze dannose per il soggetto assicurato.

Una volta che si è stipulato il contratto, cosa succede se nel corso dell’assicurazione questo rischio cessa di esistere oppure subisce una diminuzione o un aggravamento nella sua probabilità di verificarsi?

Cessazione del rischio durante l’assicurazione

Disciplinata dall’art.1896 del codice civile, la cessazione del rischio prevede lo scioglimento del contratto qualora tale rischio viene meno dopo la conclusione del contratto stesso.

Per esempio, se viene assicurato un oggetto contro il furto, il rischio cessa di esistere se tale bene viene perso a causa di un incendio; non essendoci più la probabilità che tale bene venga rubato, il contratto di assicurazione si considera sciolto.

Altri esempi sono l’assicurazione sul furto dell’auto, quando il veicolo in questione viene venduto ad un nuovo proprietario o la polizza infortuni qualora avvenga il decesso del soggetto assicurato.
In entrambi i casi il codice civile prevede lo scioglimento del contratto per cessazione del rischio.

Quando si ha cessazione del rischio, l’assicurazione ha diritto al pagamento dei premi fin quando non gli viene comunicato tale evento o ne venga a conoscenza ed inoltre gli son dovuti anche i premi dell’annualità in corso, a meno che la cessazione avvenga tra la conclusione del contratto e la decorrenza della copertura (quando gli effetti dell’assicurazione iniziano in un momento posteriore rispetto a quello della conclusione), in questo caso all’assicurazione spetta solo il rimborso delle eventuali spese.

 

Diminuzione del rischio

Si parla di diminuzione del rischio in corso di contratto quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce oppure diminuisce il suo costo medio del sinistro su base statistica.
Non rientra nel concetto di diminuzione del rischio, il caso in cui il valore economico del bene assicurato subisce una riduzione; in questa eventualità è necessario soltanto adeguare l’entità dei capitali assicurati.

L’art.1897 del Codice Civile disciplina la diminuzione del rischio durante il contratto, specificando che l’assicurazione, una volta ottenuta dal contraente la comunicazione di una diminuzione del rischio, tale da comportare una riduzione del premio, una volta raggiunta la scadenza del premio o della rata successiva, non può richiedere il pagamento dello stesso premio, ma di un premio ridotto; salva la sua facoltà di poter recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della riduzione del rischio.

 

Aggravamento del rischio

Disciplinato dall’articolo 1898 del Codice Civile e derogabile esclusivamente in favore del soggetto assicurato, l’aggravamento del rischio comporta l’obbligo di comunicazione immediata da parte del contraente alla propria assicurazione, quando il rischio oggetto della polizza subisce un aumento.

In questi casi si verificano due scenari con diverse conseguenze:

  • quando l’assicurazione, non avrebbe consentito di stipulare il contratto, qualora all’epoca della conclusione, il rischio fosse stato quello aggravato (cioè quello attuale dopo l’aggravamento), essa ha la facoltà di poter recedere entro un mese dalla comunicazione, anche con effetto immediato (i sinistri che accadono durante il mese non sono comunque coperti dall’assicurazione e rimangono a carico dell’assicurato);
  • qualora invece l’assicuratore avrebbe assunto il contratto, nonostante l’aggravamento, ma ad un premio più elevato, esso ha comunque la facoltà di poter recedere entro un mese, ma solo dopo trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, in modo da poter dare al contraente il tempo necessario per poter stipulare un’altra copertura (in questo caso, durante il mese di decorso del termine di recesso, i sinistri vengono coperti dall’assicurazione ma i risarcimenti saranno erogati in maniera proporzionale e cioè in base al rapporto tra premio pagato e premio altrimenti dovuto).

In caso di aggravamento del rischio e conseguente recesso da parte dell’assicurazione i premi in corso spettano a quest’ultima e non possono essere rimborsati al contraente.

Una volta trascorso il termine di un mese, se l’assicuratore non ha comunicato la sua volontà di recedere dal contratto, esso risponde per intero dei sinistri subiti dall’assicurato per tutta la durata del contratto.

 

L’aggravamento del rischio in corso di contratto nelle polizze vita

Le norme che disciplinano questa specifica eventualità sono l’art.1898 del codice civile, che vale per tutti i contratti d’assicurazione e l’art.1926 C.C. riguardante esclusivamente il cambiamento della professione del soggetto assicurato nelle polizze sulla vita.

Il codice civile, alla norma 1926, considera infatti aggravamento del rischio nell’assicurazione sulla vita, il cambiamento della professione o dell’attività del soggetto assicurato.

Nel caso in cui questa modifica del rischio non venga comunicata all’assicuratore:

l’assicurazione sulla vita cessa immediatamente al momento dell’aggravamento, nel caso in cui l’assicuratore non avrebbe consentito di stipulare il contratto qualora lo stato di cose fosse esistito al tempo della conclusione dello stesso.

Cioè, se al tempo della conclusione del contratto, l’assicurato avesse svolto quel tipo di professione o attività, l’assicuratore avrebbe rifiutato di concludere l’assicurazione per quella tipologia di rischio.

In altre parole, qualora l’assicuratore non avrebbe assunto quel rischio se l’avesse saputo sin dall’inizio, l’assicurazione cessa di essere operativa al momento del cambio di professione o di attività.

Nel caso in cui invece l’assicuratore avrebbe comunque consentito l’assicurazione, ma a fronte del pagamento di un premio più elevato, la polizza conserva la sua efficacia, ma il capitale assicurato è ridotto in misura proporzionale.

Nel caso invece in cui il cambiamento venga comunicato dall’assicurato, l’assicurazione ha 15 giorni di tempo per dichiarare se intende:

  • far cessare l’efficacia del contratto;
  • diminuire il capitale assicurato;
  • aumentare il premio assicurativo.

Per le ultime due ipotesi, il soggetto assicurato ha anch’esso 15 giorni di tempo per comunicare se accetta o meno l’aumento del premio o la diminuzione della somma assicurata.

Vale il tacito assenso, per cui se non vi è una risposta entro tale termine, la modifica del contratto è considerata accettata dall’assicurato (il silenzio ha quindi efficacia contrattuale).

Se invece l’assicurato comunica di non voler accettare le nuove condizioni, si ha la risoluzione del contratto e all’assicurazione spetta il premio relativo al periodo in corso mentre al soggetto assicurato spetta il riscatto, sempre che questo sia previsto dalle condizioni contrattuali di polizza.

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