La deducibilità nelle assicurazioni.

 

La deducibilità consiste nella sottrazione delle spese deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta.

Reddito – Costi Deducibili = Reddito Imponibile ( sul quale vengono calcolate le imposte).

In sostanza i costi deducibili riducono del loro ammontare il reddito imponibile da dichiarare sul quale verranno calcolate le tasse.

Nei prodotti assicurativi, i contributi versati dall’Aderente alle Forme Pensionistiche Complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle Forme Pensionistiche Complementari.

Considerando le aliquote IRPEF si riesce a determinare il risparmio fiscale.

Esempio: L’Aderente X ha percepito durante l’anno un reddito di Euro 30.000,00.

Nello stesso anno ha versato contributi alle Forme Pensionistiche Complementari per un importo pari a Euro 2.000,00.

Il reddito imponibile sul quale vengono calcolate le imposte sarà pari a : € 30.000,00 – € 2.000,00 = € 28.000,00

Le aliquote IRPEF seguono degli scaglioni di reddito; per i redditi da €28,001 a €55.000 si applica l’aliquota del 38%.

I 2.000,00 Euro di contributi se non dedotti dal reddito avrebbero comportato un aumento di imposta  pari al 38% del valore dei contributi stessi : (38% di 2.000) € 760,00

Considerando questo risparmio fiscale, l’Aderente versando Euro 2.000,00 di contributi ha diminuito l’ammontare delle imposte da pagare di un importo pari a € 760,00

Inoltre così facendo la fascia di reddito dell’Aderente scende allo scaglione precedente (da Euro 15.001,00 a Euro 28.000,00 con aliquota 27%), di conseguenza nessun ammontare del reddito verrà tassato con l’aliquota del 38%.

Visualizza la Tabella Risparmio Fiscale su Contributi versati.