Cos’e’ la clausola di carenza nelle polizze vita ?

 

Definizione

Periodo di carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde il capitale assicurato.

 

 Clausola di carenza nei contratti assicurativi

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni (6 mesi) dalla data di decorrenza del contratto, e lo stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia assicurativa corrisponderà, invece del capitale assicurato, una somma pari al premio unico o all’ammontare dei premi annui versati.

L’Assicurato può richiedere che venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purchè si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare.

La Compagnia non applicherà entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto la clausola di carenza, e pertanto la somma dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

  • di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica
  • di shock anafilattico
  • di infortunio, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza il decesso.

Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

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