Bambini in auto: norme e guide.

 La norma sul trasporto dei bambini

Il trasporto in auto dei bambini è regolato dall’art.172 del Codice della Strada “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini“.

Comma 1). I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Comma 2). Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

Comma 5). I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Le sanzioni

Comma 10). Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Comma 11). Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 154.

Rivalsa nelle assicurazioni.

In caso di sinistro, se previsto nel contratto, la compagnia di assicurazioni potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente in caso di “Trasporto non conforme alle norme di legge e alla carta di circolazione.”

 

I sistemi di ritenuta e guide all’utilizzo.

Secondo la direttiva 2003/20/CE,  i sistemi di ritenuta per bambini sono suddivisi in 5 categorie:

Gruppo 0 (per bambini da 0 a 10 Kg). Chiamato anche navicella, questo sistema di ritenuta è una sorta di lettino imbottito adatto soprattutto ai neonati. Il bimbo viene trasportato in posizione supina evitando sollecitazioni alla muscolatura del collo che invece avrebbe in posizione verticale.

Gruppo 0+ (per bambini da 0 a 13 Kg). Questo tipo di seggiolino consente al bambino di viaggiare in una posizione semisdraiata evitando di sollecitare la muscolatura del collo e della schiena. Il seggiolino deve essere installato sempre in posizione contraria al senso di marcia e mai in presenza di airbag attivato. Presenta cinture incorporate per la protezione del bimbo.

Gruppo 1 (per bambini da 9 a 18 Kg). Adatta per bambini fino ai 4 anni, questo sistema di ritenuta consente al bambino di viaggiare in posizione seduta. Il seggiolino deve essere installato con posizione verso il senso di marcia. Sono dotati di cinture di sicurezza incorporate.

Gruppo 2 (per bambini da 15 a 25 Kg) – Gruppo 3 (per bambini da 22 a 36 Kg). Questi seggiolini sono simili a quelli del gruppo 1, a differenza dei precedenti, il bambino sarà trattenuto direttamente dalle cinture di sicurezza dell’autovettura. In questi gruppi figurano anche i cuscini di rialzo senza schienale che permettono di sollevale la seduta del bambino e poter utilizzare le cinture dell’auto.

 Omologazione

La normativa ECE R44 dispone che i sistemi di ritenuta per bambini devono essere testati e omologati per essere messi in commercio. L’omologazione del seggiolino è certificata dalla seguente etichetta che deve essere presente sul dispositivo.

seggiolino bambini

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