In tema di risarcimento danni da incidente stradale sono numerose le modifiche approvate dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015 e modificato dal Senato il 3 maggio 2017 con la legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (legge 124/2017), vediamole nel dettaglio:

Indice:

 

Tabella nazionale sul danno biologico

Il decreto stabilisce che venga realizzata una tabella unica nazionale del danno biologico per tutte le lesioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente (le cosiddette macrolesioni). Tale tabella indicherà il valore monetario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, da moltiplicare per il coefficiente ricavato dall’età del soggetto danneggiato per determinare l’entità del risarcimento da danno biologico.

Viene stabilito che a questa tabella venga istituita anche quella per le lesioni comprese tra uno e nove punti di invalidità permanente (cd microlesioni).
Al giudice viene lasciata comunque la possibilità di aumentare il risarcimento danni fino al 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni, a patto che le menomazioni ledano aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato obiettivamente accertati e in maniera documentata; o in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

 

Esami strumentali per determinare il danno biologico

La legge sulla concorrenza stabilisce che il danneggiato non ha diritto al risarcimento delle lesioni permanenti di lieve entità (microlesioni) se quest’ultime non siano accertate con esami clinici strumentali obiettivi. Rimangono tuttavia risarcibili le cicatrici riportate dal danneggiato in quanto riscontrabili anche attraverso il solo esame visivo.

 

Fare causa all’assicurazione

Se la compagnia assicurativa rifiuta di formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive, o in sua assenza, dopo che siano trascorsi 60 giorni di sospensione della procedura. Rimane in capo al danneggiato il diritto di poter accedere agli atti nei termini previsti, tranne nei casi di querela o denuncia.

 

Testimoni e scatola nera in caso di incidente stradale

Forse la decisione più severa della legge annuale è quella sull’identificazione dei testimoni di un incidente stradale i cui danni riguardino solo le cose e non le persone.

Chiunque chieda il risarcimento alla propria assicurazione deve ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente stradale o perderà il diritto di poterli chiamarli a testimoniare in un eventuale causa nei confronti della compagnia di assicurazione.
Tuttavia se il danneggiato non indica i testimoni immediatamente, la Compagnia ha l’obbligo di ricordarglielo con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, e l’assicurato ha ulteriori 60 giorni di tempo per rispondere ed indicare i soggetti che hanno assistito all’incidente stradale.

La legge prevede tre eccezioni, al ricorrere delle quali si può chiamare a testimoniare un soggetto anche se non immediatamente indicato, di seguito i casi: se l’identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile o nel caso in cui il testimone sia comunque identificato dalla polizia o infine nel caso in cui l’incidente abbia riportato danni anche alle persone.

Lo stesso testimone, continua la legge, non potrà essere citato in più di tre cause nell’arco di un quinquennio, superato tale limite si verificherà la sussistenza del reato di falsa testimonianza o di frode assicurativa.
Le rilevazioni della scatola nera invece, se presente nel veicolo, avranno pieno valore di prova e avranno la stessa importanza di un verbale delle forze dell’ordine. La scatola nera è portabile in caso di variazione di compagnia assicurativa ma non può essere disinstallata, manomessa o resa non funzionante dall’assicurato, in tal caso oltre a non poter essere considerata una prova in tribunale può comportare anche una denuncia per frode assicurativa.

I dati della scatola nera prevarranno sulle dichiarazioni dei testimoni. Mentre i primi hanno pieno valore di prova, i secondi non vincolano il giudice e possono essere valutati dallo stesso secondo il suo prudente apprezzamento.

 

Sospetta frode assicurativa e cessione del credito ai carrozzieri

La compagnia assicurativa può rifiutare di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato qualora venga riscontrata una sospetta frode assicurativa. Tale sospetto nasce quando vengono riscontrati almeno due parametri significativi dall’archivio della banca dati sinistri dell’Ivass, dalla perizia che documenti un’incongruenza del danno dichiarato o dai sistemi elettronici presenti sul veicolo incidentato (es. scatola nera).

Per quanto riguarda la riparazione del veicolo, l’assicurato ha la possibilità di cedere il proprio credito nei confronti dell’assicurazione al carrozziere. In questo caso quest’ultimo riparerà il veicolo senza chiedere alcun compenso al danneggiato ma direttamente alla Compagnia Assicurativa. La legge stabilisce che per utilizzare questo iter sarà necessario esibire all’assicurazione la fattura fiscale e non sarà più sufficiente il semplice preventivo. In poche parole si potrà ottenere il risarcimento solo ad avvenuta riparazione del veicolo.

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