L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il “Decreto Giustizia”, D.L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014.

Nell’intento del Legislatore, tale strumento dovrebbe mirare a fornire un’alternativa utile al fine di garantire una più rapida risoluzione delle controversie, evitando il ricorso alla Giustizia ordinaria e diminuendo il carico dei Processi nei Tribunali.

Nella realtà dei fatti tale strumento rischia invece di rivelarsi una inutile duplicazione della trattativa stragiudiziale che gli avvocati già svolgono nell’interesse ed a tutela dei loro assistiti, senza che se ne riescano a trarre apprezzabili benefici.

L’art. 2 del D.L. 132/2014 fornisce la definizione ed il quadro generale dell’istituto: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”.

L’art. 3  inoltre specifica: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”…. “L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

 

Come si svolge la negoziazione assistita

Il procedimento viene introdotto mediante un invito indirizzato alla controparte e volto appunto ad instaurare una convenzione di negoziazione assistita.

La comunicazione dell’invito comporta l’interruzione del decorso della prescrizione.

Il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, sarà in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

L’invito deve essere redatto esclusivamente in forma scritta, sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato per autentica, recando l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni o il suo rifiuto, possono essere valutati dal Giudice ai fini delle spese del Giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Qualora l’invito venga accettato si entra nel cuore della negoziazione vera e propria, la quale potrà sfociare in una dichiarazione di mancato accordo o al contrario, in caso di esito positivo, potrà portare alla risoluzione della controversia.

L’accordo eventualmente raggiunto, dovrà essere sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e costituirà titolo esecutivo.

 

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Conclusioni

A parere di chi scrive, non sarà così facile tuttavia il raggiungimento di un accordo, trattandosi pur sempre di una contrattazione già operata nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro; alle Assicurazioni sarà inoltre sufficiente non rispondere all’invito a loro indirizzato, per comportare automaticamente l’impossibilità di addivenire ad un accordo.

Pur tuttavia, anche in questi casi, lo strumento potrà rivelarsi un ammonimento che il danneggiato vittima di un sinistro potrà rivolgere all’Assicurazione per dimostrare la propria determinazione al raggiungimento di un equo risarcimento, anche, all’occorrenza, in sede giudiziale.