In tema di malasanità, da un recente studio eseguito negli Stati Uniti, si stima purtroppo che la terza causa di morte in Occidente siano gli errori medici dopo il cancro e le malattie cardiovascolari.
Sono circa 30.000 ogni anno, documenta l’ANIA, le denunce di richieste di risarcimento per malasanità in Italia.

Che cosa è l’errore medico?

L’errore medico consiste in un intervento, una terapia o in una diagnosi non corretta che invece di portare un beneficio al paziente produce un peggioramento della sua salute.
Rientrano nei casi di malasanità: l’omissione, il ritardo e l’errore di una diagnosi, della gestione della cura e della somministrazione di farmaci, di un esame o di un intervento medico che per superficialità, imperizia o negligenza procurano nel paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il danneggiato, vittima di malasanità, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (le spese sostenute e il mancato guadagno conseguenti al danno subito) e non patrimoniali (il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale).
Anche i familiari del paziente sono legittimati a richiedere il risarcimento dei danni che hanno dovuto sopportare.

 

Come richiedere il risarcimento danni per errore medico?

Il paziente che sospetta di aver subito un caso di malasanità, dovrà anzitutto accertarsi della presenza dell’errore medico. Per farlo, sarà necessaria una perizia medico legale e l’assistenza di un avvocato specializzato in materia.
E’ importante procurarsi tutta la documentazione medica relativa al caso in questione (certificati, lastre, esami, ricette, ecc.) e richiedere una copia della propria cartella clinica alla struttura ospedaliera, così da poter fornire al medico legale tutti i documenti necessari per la corretta valutazione della vicenda.

La cartella clinica è un insieme di documenti in cui i sanitari registrano tutte le informazioni relative al paziente e al suo percorso diagnostico-terapeutico. Il contenuto della cartella deve rispettare dei requisiti essenziali imposti dalla legge: deve essere chiara, vera, rintracciabile, accurata, pertinente e completa. Inoltre il D.P.R 128/69 definisce che la cartella clinica e i referti devono essere conservati per un periodo di tempo illimitato in quanto rappresentano atti ufficiali indispensabili a garantire la certezza del diritto.
Il paziente ha il diritto di visionare la propria cartella durante il ricovero e di avere tutta la documentazione dopo le dimissioni.

Il medico legale dopo aver effettuato un approfondito esame della documentazione sanitaria, se riscontrerà l’errore medico redigerà una perizia medico legale assolutamente obiettiva e scientificamente fondata per accertare il nesso causale tra l’errore e il danno biologico riportato dal paziente (espresso in termini percentuali e da cui è possibile calcolare il risarcimento attraverso delle tabelle specifiche).

 

La richiesta di risarcimento

Successivamente si potrà procedere con la richiesta di risarcimento, che dovrà essere inviata al medico responsabile o alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera da dipendente. Nel caso in cui la controparte sia assicurata, la Compagnia assicurativa prenderà in carico la vertenza e si procederà con una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla stessa.

Se l’errore medico sarà riscontrato anche dalla controparte si potrà procedere ad un accordo sul risarcimento in via extragiudiziale. Nel caso in cui la perizia della controparte non abbia ravvisato l’errore o non si trovi un accordo risarcitorio si potrà procedere con un tentativo di conciliazione (mediazione) dinnanzi l’organismo competente per il territorio riconosciuto dal Ministero della Giustizia, anche attraverso l’Accertamento Tecnico Preventivo (un procedimento cautelare nel quale il Giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio con il compito di accertare la responsabilità del medico e quindi il caso di malasanità.)

Se anche in questo caso non si riuscisse a trovare un accordo, ci si potrà rivolgere al Giudice per una causa civile.

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Prescrizione per malasanità ed errore medico

I termini di prescrizione per un caso di malasanità sono 10 anni e decorrono non dal momento in cui si è verificata la causa del danno, ma dal momento in cui le conseguenze dannose si manifestano all’esterno e il danneggiato abbia acquisito conoscenza della causalità dell’evento dannoso al comportamento colposo di un determinato soggetto.

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