La possibilità che gli alunni possano farsi male a scuola è una delle preoccupazioni più frequenti per un genitore. Secondo i dati Inail, il 2016 si è chiuso con oltre 75000 denunce di infortunio relative a studenti delle scuole pubbliche statali.
Nel malaugurato caso dovesse verificarsi un infortunio, quale tipologia di copertura interviene a tutela degli studenti garantendo loro un risarcimento dei danni subiti?

Indice:

 

Il risarcimento Inail per gli infortuni dello studente

Tutti gli istituti scolastici sono obbligati per legge a sottoscrivere una polizza infortuni Inail. Con tale copertura gli alunni in caso di infortunio avranno diritto all’indennizzo della menomazione dell’integrità psico-fisica subita (danno biologico).

Tale protezione tuttavia trova applicazione solo in un ambito ben preciso. Nello specifico gli studenti sono assicurati per lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. Esperienze tecnico-scientifiche (attività di laboratorio)
  2. Esercitazioni pratiche e di lavoro: (attività di educazione fisica, uso di computer, laboratori di lingue con supporti audiovisivi ecc.)

Rimangono quindi esclusi dalla copertura tutti gli infortuni avvenuti in itinere (tragitto casa scuola e viceversa), quelli durante la ricreazione e durante le lezioni diverse da quelle precedentemente descritte.

Ad esempio anche la caduta dalle scale è un infortunio non coperto dall’assicurazione INAIL.

Inoltre gli studenti di scuole medie inferiori e superiori sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (sono quelli finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche) perché costituiscono un vero e proprio prolungamento dell’esercitazione pratica. Esclusi quindi i viaggi di integrazione culturale e le visite guidate.

 

L’assicurazione privata infortuni scuola

Per sopperire a queste evidenti lacune le scuole possono decidere di stipulare una assicurazione privata infortuni scuola con una delibera del Consiglio di Istituto. I genitori degli alunni sono obbligati ad accettare questa polizza integrativa e a pagarne il premio annuo (si tratta solitamente di pochi euro annuali).

In alternativa, gli stessi genitori possono chiedere al Consiglio di Istituto di sottoscrivere una polizza infortuni scuola, rimanendo sempre a loro carico il pagamento del premio.

La polizza infortuni scuola, a differenza di quella INAIL, indennizza sempre l’alunno infortunato quando il fatto è accidentale e soccorre all’interno dei luoghi adibiti alle funzioni scolastiche, a volte con estensione ai luoghi della pubblica via prospicenti gli istituti con particolare riferimento alle fermate degli autobus.

 

La responsabilità civile della scuola

A prescindere dalla sottoscrizione di una polizza infortuni scuola integrativa, in capo all’Istituto scolastico gravano gli obblighi tipici della responsabilità per custodia e con particolare attenzione alla culpa in vigilando, che obbliga la scuola a vigilare sull’incolumità e la sicurezza dello studente per tutto il tempo in cui quest’ultimo usufruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, ma trattasi di aspetti che non afferiscono alla posizione infortuni, bensì ad eventuale risarcimento danni da responsabilità civile.

La quantificazione del danno subito dall’alunno discende dalle condizioni di polizza per quanto riguarda il profilo indennitario dell’infortunio, con la applicazione di eventuali franchigie se previste, mentre per l’aspetto della responsabilità civile, soccorrono i consueti criteri di calcolo del danno non patrimoniale in guisa alle tabelle del danno biologico previste dell’Osservatorio del Tribunale di Milano.

 

La richiesta di risarcimento

Studio 3A in questi casi assiste i genitori dello studente e procede in via preliminare ad adire alla liquidazione dell’indennizzo da polizza infortuni, ove non soccorrano profili di responsabilità civile, procedendo invece alla richiesta di risarcimento del danno secondo la quantificazione civilistica in punto RC in caso di circostanze che consentano di intravedere responsabilità a titolo di culpa in vigilando da parte dell’Istituto scolastico. Questo ultimo approccio, qualora appunto ne ricorrano i presupposti, è sempre preferibile in quanto le voci di danno risarcibili in RC sono certamente più estese, e le tutele più stringenti, rispetto al regime indennitario di una polizza infortuni.

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