In alcuni casi, a seguito di incidente stradale, la nostra compagnia assicurativa non può risarcire i danni che abbiamo subito. I casi più frequenti sono i sinistri provocati da veicoli non assicurati, rubati, o non identificati. In queste circostanze possiamo affidarci al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene nel risarcimento del danneggiato applicando franchigie e massimali stabilite dalla legge.
Vediamo nel dettaglio come funziona quest’organismo:

 

Fondo vittime della strada: cosa è e quando risarcisce ?

Istituito con la legge n. 990 del 1969, in seguito abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private, nel nostro Paese il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è operativo dal 12 giugno del 1971. Un fondo amministrato dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a) sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico. Un organismo di indennizzo istituito in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e oggi regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
Un Fondo di Garanzia nato al fine di risarcire i seguenti danni:

  • danni alla persona provocati da veicoli o natanti non identificati. Per effetto del D. Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, dal 24 novembre del 2007 sono risarcibili anche i danni alle cose, con una franchigia pari a 500 €, nei casi di danni gravi alla persona;
  • danni provocati alle persone o alle cose da veicoli o natanti identificati ma privi di copertura assicurativa. Per i danni alle persone esiste una franchigia pari a 500 € mentre per i danni alle cose, in seguito al D. Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, è previsto il risarcimento integrale;
  • danni provocati a persone o a cose da veicoli o natanti assicurati presso un’impresa che, all’atto del sinistro, è in una situazione di liquidazione coatta;
  • danni causati a persone o cose da veicoli in circolazione contro la volontà dei proprietari. In questo caso, la denuncia di furto da parte del proprietario del veicolo interessato dal sinistro, deve essere stata regolarmente presentata almeno 24 prima del sinistro stesso.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, i risarcimenti previsti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sono stati estesi anche ai casi seguenti:

  • danni provocati a persone e cose da mezzi di trasporto spediti nel territorio italiano da uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, sinistri occorsi nel periodo di tempo che intercorre dalla data di accettazione della consegna dei veicoli e lo scadere di trenta gg. Ricordiamo che fanno parte della Spazio Economico Europeo i Paesi appartenenti all’Unione Europea e Islanda, Norvegia e Lichtenstein;
  • danni provocati a persone o cose da macchine estere con targa non più corrispondente allo stesso mezzo.

La normativa italiana attualmente in vigore dunque prevede l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada anche in quei casi in cui siano coinvolti veicoli stranieri. Invece non rientrano nei casi di intervento del Fondo i sinistri provocati da veicoli o natanti non obbligati alla polizza R.C.A e da animali.

 

Fondo vittime della strada: chi e quanto risarcisce ?

La liquidazione dei danni da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i casi esplicitamente elencati dalla legge, tiene conto dei massimali previsti dalla normativa al momento del sinistro. Dall’11 giugno scorso i massimali ammontano a 6.070.000,00 € per sinistro per i danni causati alle persone (ad esempio il danno biologico), e a 1.220.000,00 € per sinistro per i danni alle cose. Ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 2009/2005, l’intera istruttoria e la liquidazione dei danni sono di competenza della Impresa Designata. La designazione ha validità triennale e l’individuazione dell’Impresa è a cura dell’IVASS con proprio provvedimento.

In seguito al provvedimento n. 32 del 19 maggio 2015, per i sinistri stradali avvenuti a partire dal 1° luglio 2015, sono state designate le seguenti Imprese:

  • Allianz S.p.A per le regioni della Puglia, del Lazio, della Lombardia e delle Marche;
  • Generali S.p.a. per le regioni del Friuli Venezia Giulia e della Campania;
  • UnipolSai S.p.a per le regioni della Sicilia, del Trentino Alto Adige, dell’Abruzzo, del Molise, dell’Emilia Romagna, della Toscana e per la Repubblica di San Marino;
  • Sara Assicurazioni S.p.a per le regioni della Calabria e dell’Umbria;
  • Società Cattolica Assicurazioni per le regioni del Veneto e della Basilicata;
  • Società Reale Mutua Assicurazioni per le regioni della Liguria, del Piemonte, della Sardegna e della Valle d’Aosta.

Le somme di denaro utili per effettuare i risarcimenti sono acquisite dal FGVS tramite un prelievo sui premi delle assicurazioni RC auto pari al 2,50% dei premi incassati al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS.

 

Come chiedere il risarcimento al Fondo vittime della strada?

Riepilogando, possono chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia, tutti quegli automobilisti coinvolti in un incidente stradale con veicoli non identificati, con mezzi assicurati con compagnie poste in liquidazione coatta, con veicoli rubati, con mezzi identificati ma non assicurati oppure con veicoli spediti in Italia da uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

La domanda per ottenere un eventuale risarcimento va inoltrata all’Impresa Designata competente territorialmente utilizzando l’apposito modello, scaricabile direttamente dal sito ufficiale della Consap cliccando il seguente link.

In ultimo, corre l’obbligo di ricordare come per tutti quei sinistri che comportino lesioni a persone e cose il diritto al risarcimento si prescrive in due anni, un termine che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto. Invece, in caso di decesso, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, sempre a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto. Per non perdere il diritto al risarcimento danni da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è quindi importante tenere in debita considerazione tali termini e inviare la richiesta nei tempi previsti.

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