Cosa succede quando a seguito di incidente stradale i danni riportati superano il valore del veicolo ?

Le assicurazioni rispondono che il risarcimento del danno non potrà superare il valore di mercato del veicolo. Ma non è sempre così.

Vediamo cosa dice al riguardo il Codice Civile:

Art. 2056  Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Questi gli articoli citati:

Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

 

Quindi ?

Le precedenti disposizioni del Codice Civile vengono interpretate dalla Giurisprudenza nel senso che il risarcimento del danno non può comportare un arricchimento del danneggiato rispetto alla sua situazione patrimoniale prima del danno.

Quando i costi della riparazione superano il valore del veicolo la compagnia assicurativa si appella all’antieconomicità della riparazione.

I due tipi di risarcimento che entrano in gioco sono:

Il risarcimento per equivalente che consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno subito (verrà risarcito il valore che il veicolo aveva prima del sinistro).

Il risarcimento in forma specifica, ossia la rimozione diretta del danno e il ripristino della cosa a come era prima del sinistro (verrà risarcito l’intero ammontare delle spese necessarie alla riparazione del danno).

 

Quale tipo di risarcimento verrà utilizzato ?

Art. 2058 del Codice Civile. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Da questo presupposto si considerano altri criteri rispetto al solo valore del veicolo, ad esempio la facilità di reperirne uno simile sul mercato o le particolari ottime condizioni al momento del sinistro e che magari non si riuscirebbero a ritrovare sul mercato dell’usato con conseguente necessità di spendere comunque più del valore c.d. di mercato.

 

In conclusione

Il tutto è lasciato alla discrezionalità del giudice che, per stabilire che tipo di risarcimento applicare considererà la differenza fra valore ante sinistro e costo della riparazione. Se il costo delle riparazioni non verrà considerato eccessivamente oneroso rispetto al valore del veicolo, il danneggiato avrà diritto al risarcimento in forma specifica e quindi all’intera somma necessaria per la riparazione del danno. In caso contrario verrà risarcito il valore che aveva l’auto prima del sinistro.

Con alcune sentenze confermate negli anni, si è stabilito che nel caso in cui un veicolo coinvolto in un sinistro stradale abbia riportato danni la cui riparazione venga considerata antieconomica, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del suddetto valore di mercato, maggiorato delle spese di immatricolazione di una nuova autovettura, il fermo reperimento analogo mezzo, il bollo e l’assicurazione non goduti, le spese di soccorso stradale e quelle di demolizione del relitto, detratto il valore presumibile del relitto stesso.

In una recente sentenza, la n. 1762 del 2016, il Giudice di Pace di Padova ha stabilito che qualora non via sia una notevole differenza tra il costo della riparazione e il valore di mercato del veicolo, il danneggiato avrà diritto al risarcimento in forma specifica, ovvero al costo della riparazione.

Di seguito un commento della sentenza da parte del dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio 3A: Commento giuridico della sentenza.

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