Il familiare di una vittima, deceduta in conseguenza di un incidente causato da un fatto illecito altrui, ha diritto ad un risarcimento per la sofferenza psico-fisica patita a causa del decesso del congiunto.

Tale tipologia di danno è definita come danno da perdita parentale, o più sinteticamente danno parentale.

Per il calcolo del danno da perdita parentale sono utilizzate dal 2007 le tabelle del Tribunale di Roma, le quali per determinare l’entità del risarcimento tengono in considerazione molteplici fattori.

Il fattore più significativo è certamente il grado di parentela con la vittima; più è stretto tale rapporto maggiore sarà il risarcimento.

Sono considerati al fine del calcolo anche l’età della vittima e del congiunto. In questo caso quanto è minore l’età, maggiore sarà l’entità del danno parentale, in quanto tale danno è destinato a protrarsi per un lasso di tempo maggiore.

Altri fattori utilizzati per il calcolo del risarcimento sono la convivenza e l’assenza di altri familiari fino al secondo grado di parentela.

 

Calcolo risarcimento danno parentale

AGGIORNATO al 2022

  • In assenza di altri familiari fino al secondo grado di parentela il risarcimento può aumentare
  • Se il congiunto non era convivente con la vittima, il risarcimento può essere ridotto fino a 1/2

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Ha diritto al risarcimento qualunque familiare che avesse con il congiunto un rapporto dotato di una certa rilevanza, stabile e prolungato nel tempo. Ad esempio, può avanzare una richiesta di risarcimento anche un convivente, ma non un parente che da anni non aveva più contatti significativi con la vittima.

La domanda di risarcimento per danno da perdita parentale è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dall’evento.

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