La circolazione di veicoli con targa prova: le informazioni da sapere.
La targa prova e’ una targa utilizzabile per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di vendita o di allestimento.
L’autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:
– alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
– ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
– alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;
– agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
– alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
– alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita; ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
– agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
L’autorizzazione alla circolazione di prova e’ rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, ed ha validità annuale.
I veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
A norma dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.
Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.
Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.
La targa prova può essere quindi trasferita da veicolo a veicolo sempre unitamente alla relativa autorizzazione; il veicolo deve mostrare posteriormente la targa prova durante la circolazione e dev’essere coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi.
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Sono previste sanzioni da Codice della Strada per utilizzo non corretto della targa prova:
- Art. 98 CdS sanzioni pecuniarie da 84 euro a 335 euro per veicoli in circolazione di prova adibiti ad uso diverso, veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
- Art. 100 CdS sanzioni pecuniarie da 25 euro a 99 euro per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.
Le ultime novità
Una recente risposta del Ministero dell’Interno, ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Stradale di Arezzo, afferma che è sanzionabile, con una multa fino a 849 euro, chi circola su un veicolo sprovvisto di assicurazione e revisione, anche nel caso in cui sia apposta la targa prova.
Recenti sentenze dei tribunali avevano ribadito che un veicolo già targato, e quindi immatricolato, non può circolare con la targa prova; in caso di incidente infatti a rispondere sarà l’assicurazione del veicolo e non quella della targa prova.
Un fulmine a ciel sereno per i rivenditori di auto usate ed officine. Le associazioni di categoria si stanno mobilitando e si attendono ulteriori chiarimenti dal Ministero.
SALVE DOVE POSSO FARE ASSICURAZIONE SU TARGA DI PROVA?
Dopo aver ottenuto la nostra targa provvisoria, ed averla montata sul nostro veicolo, dobbiamo informarci sulle eventuali sanzioni in cui si potrebbe andare incontro non rispettandone i tempi limite di circolazione. Quali sono quindi, le maggiori sanzioni applicate a chi non e in regola con la propria targa provvisoria? Come stabilisce l articolo 99 del Codice della Strada sono ingenti le sanzioni per chi non rispetta determinate regole dettate dall utilizzo della targa provvisoria.
Buonasera, desideravo sapere se durante un controllo di Polizia di un’autovettura in circolazione di prova, che espone targa prova in coso di validità, ma mancante del titolare o persona delegata al seguito. Potrò in tale frangente contestare l’art. 193 cds, visto che manca il titolare o persona delegata si considera il mezzo in circolazione ordinaria e non di prova?
posso mettere la targa di prova regolarmente assicurata su una vettura occasionale senza coprire la targa originale della vettura stessa
targa prova in corso di validità ma senza assicurazione quale procedura
seguire
sn un rivenditore di auto sn stato fermato con la tg prova , col foglio di via della suddetta tg dcaduta ,,,la polizia mi a sanzionato con un verbale di 900 euro ,,xke mi dicevano che in questo caso la tg prova nn e valida ,,ok fino a questo ci siamo .. la mia domanda ,,,x disequestrare la mia auto e possibile esibire la mia tg prova assicurata e foglio di via valido ,,ovviamente con il verbale pagato ,,,tenendo conto chr l auto in questione e intestata a me che sn titolae della rivendita e della tg prova assicurata senza assicurare l auto direttamente siccome la devo vendere … mi sapreste rispondere grazie,,
Targa prova in corso di validità ma con assicurazione scaduta , si procede al ritiro dell autorizzazione ?
nonostante L’uso della targa prova, il veicolo deve essere munito di revisione regolare e di appositi documenti (libretto)
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile circolare in Svizzera con targa di prova italiana, attendo notizie grazie
Salve signor Giuseppe,
leggendo il Regolamento dovrebbe essere consentito circolare con la targa prova italiana solo in Austria, Germania e San Marino. Per la Svizzera non ho trovato disposizioni in merito. Provi a chiedere agli uffici della Motorizzazione.
Saluti
Salve. So che esistono targhe provvisorie o temporanee anche per transporto temporaneo delle macchine per dire in un altro paese. Si puo sapere il costo di queste targhe? Grazie
Buonasera,
qualcuno saprebbe darmi indicazioni sulle targa prova per veicoli superiori a 35 q.li?
Mi spego meglio… Esiste anzitutto una differenzazione per i veicoli interiori e superiori a 35 q.li? se SI, una volta attivata la targa per quelli superiori a 35 q.li si possono comunque condurre in prova anche quelli inferiori?
Grazie mille
no non c’è differenza
CHIEDO CON LA PRESENTE SE LA TARGA PROVA INTESTATA AD UNA SOCIETà PUò ESSERE CEDUTA AD USO TEMPORANEO AD ALTRA SOCIETà CHE COLLABORA ED è FITTUARIA E MANUTENTRICE DEI MEZZI DELLA PRIMA SOCIETA’. SE POSSIBILE CHE DOCUMENTAZIONE FORNIRE PER L’UTILIZZO?
GRAZIE
Come faccio a sapere proprietario targa prova in caso di incidente stradale e l’auto con la targa di prova scappa via ? grazie
Salve, sono un commerciante di auto, vorrei sapere gentilmente se con l’auto (Motrice) con targa prova posso rimorchiare e trasportare un altra auto priva di assicurazione ma sempre intestata alla ditta (come del resto la motrice ed il carrello)
A livello autorizzazione ho visto che è tutto ok (veicolo e rimorchio) ed anche per l’assicurazione della targa prova mi hanno spuntato la casella di assicurazione rimorchio.
Ringrazio anticipatamente
Damiano
Il terzo danneggiato da un’ auto in circolazione con targa prova può agire in giudizio soltanto nei confronti del conducente e della società assicuratrice della targa di prova oppure anche nei confronti del titolare della targa stessa?
Salve, vi contatto in quanto noto competenza in materia che non ho riscontrato altrove. Sono un commerciante di auto, ditta individuale,
unico lavoratore, senza dipendenti e segretaria. Ho sempre avuto un carroattrezzi patente B, uso speciale uso proprio, così definito sulla carta di circolazione. Ora essendo in possesso di patente C volevo acquistare un veicolo con portata superiore, 75 Qli.
Avendo licenza per: commercio di veicoli nuovi ed usati ed appunto soccorso stradale, volevo sapere quindi se sono in regola trasportando con un “autoveicolo uso speciale uso proprio”, veicoli sia funzionanti che danneggiati intestati a me per distanze superiori ai 100km per arrivare dal luogo di acquisto alla mia sede.
Anticipatamente grazie, Umberto.
Buongiorno, sono un operatore di polizia e gradirei avere una delucidazione: il dipendente di una concessionaria titolare di targa prova ed autorizzato a circolare con delega scritta, utilizza un’auto nuova e non ancora immatricolata per usi personali in orari in cui l’attività commerciale risulta chiusa (ore notturne). Dopo aver sostato in un parcheggio pubblico, toglie la targa prova lasciando cosi’ il veicolo senza alcun contrassegno assicurativo e senza la possibilità di risalire in alcun modo ad un eventuale proprietario. Una pattuglia che nota la vettura, procede alla rimozione dello stesso in quanto risulta privo di assicurazione su suolo pubblico con sequestro amministrativo ai fini della confisca, ma una volta che l’auto e’ stata caricata su di un carro attrezzi, si presenta l’utilizzatore ed esibisce la targa prova, chiedendo che gli vengano contestate un uso improprio (utilizzo al di fuori degli orari e per usi personali) e la mancata esposizione della stessa, asserendo che comunque la vettura risultava assicurata per mezzo della targa anche se non esposta. E’ corretto il comportamento degli agenti?
buongiorno,
E’ possibile per il titolare di targa prova con requisito di esercente di officina poter sovrapporre altri mezzi che devono essere inviati in porto x l’imbarco?
grazie
SALVE
In caso di sinistro, veicolo con targa di prova (danneggiato), la richiesta di risarcimento da chi viene avanzata dal proprietario del veicolo oppure dal titolare dell’autorizzazione della TP???
P.S. il veicolo che ha causato il sinsitro è sprovvisto di copertura assicurativa.
Saluti
Salve
sono un commerciante ed il 31 gennaio mi recherò in per la prima volta in Belgio per acquistare delle auto.
Vorrei tornare in Italia su strada alla guida di uno di questi mezzi. Lo posso fare usando la targa prova? I paesi che attraverserei sarebbero: Belgio, Lussemburgo, Francia e Svizzera. Perchè altrimenti dovrei fare le terghe temporanee in Belgio con aggravio di costi. Grazie in anticipo.
Un saluto
Cosimo
Salve signor Cosimo,
leggendo il Regolamento dovrebbe essere consentito circolare con la targa prova italiana solo in Austria, Germania e San Marino. Per le nazioni che mi ha chiesto non ho trovato disposizioni in merito. Provi a chiedere agli uffici della Motorizzazione.
Saluti
Ce quello di Ungaria -Z-valido per un anno con 600-700€ per un anno qe si può mettere per tutte le macchine
Buongiorno,
desideravo sapere se e quante persone possono essere trasportate su un veicolo con targa prova (per la precisione un autobus)in fase di prova tecnica/dimostrazione per vendita.
Nel DPR 474/01 al punto 3 “Uso dell’autorizzazione” par. 4 viene riportato ” Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo dimostrazione per la vendita”.
Grazie in anticipo.
salve posso usare la targa prova per uso prorio ?
e obbligatorio a pendere dietro l’auto?
quante persone posso caricare con me in macchina con traga prova ? grz
sono titolare di una autofficina con relativa targa prova la domanda e’ in fase di trasformazione (in questo caso di depotenziamendo di una vettura)un mio dipendente neopatentato con regolare delega puo’guidare la stessa per prove tecniche senza incorrere in sanzioni in caso di fermo?
Salve desidero una vostra risposta con riferimenti normativi.
Ricoverata in officina la mia autovettura per problemi meccanici, sostituita la parte meccanica, il collaudatore per verificare la correttezza del lavoro, effettua il collaudo su strada.
Durante la prova viene fermato dalla pattuglia delle forze dell’ordine,viene verbalizzato in quanto dalla carta di circolazione si evince che non e’ stata effettuata la revisione annuale.
Il mio quesito e’ questo: il collaudatore ha l’obbligo di fare il collaudo con la targa prova?
Nel caso dovesse essere obbligatoria e si rifiuta di pagarlo posso citarlo per danni?
in attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti
buongiorno, pochi giorni fa’ un commerciante italiano mi stava portando presso il mio salone un’autovettura tedesca senza le targhe gialle in quanto scadute, la polizia stradale lo ha fermato e gli ha sequestrato il veicolo e le targhe, dicendo che un veicolo radiato non puo’ circolare con le targhe prova!
che avrebbe dovuto usare un carro ! mi sa dare delle notizie in merito , in quanto mi capita sovente di usare veicoli radiati e portarli in giro per venderli! grazie
cordiali saluti
Salve…. Ma in internet non si riescono a trovare compagnie assicurative per preventivi targa prova…. Ne conosce qualcuno che inserendo i numeri della targa prova li fanno??? Grazie ( mi sembra voce targhe speciali)
buongiorno sono raphael volevo chiederle se è vero che se dovessero fermarti le forse dell’ordine senza targa prove esposta posteriormente all’autoveicolo oltre alla multa da 25,00 euro a 99,00 euro come previsto dal comma 13 art.100 del cds si rischia dopo la terza volta la revoca della targa prove? grazie
Buongiorno signor Raphael,
non mi risulta questo tipo di provvedimento nel Codice della Strada.
La revoca della targa prova é disposta nel caso in cui venga meno una delle condizioni necessarie in base alle quali l’autorizzazione stessa è rilasciata.
Dalle violazioni dell’ art.100 deriva invece la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.
Saluti
Salve, io sono un socio tesserato di un team di auto da corsa che ha l autorizzazione x vendere auto normali, io vorrei fare un giro su una di queste con la targa prova, e’ possibile farlo? Anche se non c e’ rapporto lavorativo ma solo una tessera socio che dimostra il legame tra me e la società?
salve sono commerciante d’auto sono stato fermato dai vigili con permesso scaduto della targa prova “da 2 giorni “ma ancora in proroga .il vigile mi ha sequestrato il veicolo, multato di 841 euro,obbligo di assicurazione per 6 mesi vorrei sapere se è proprio così !saluti
Buongiorno!sono un’officina
A quali sanzioni amministrative e pecuniarie andrebbe in contro chi si trovasse a viaggiare con un mezzo industriale in riparazione di clienti sprovvisto della targa prova,se dimenticata?
attendo risposta Grazie
Buongiorno signor Giorgio,
la sanzione amministrativa per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione ammonta ad un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 99 euro, così come previsto dal comma 13 dell’articolo 100 del Codice della Strada.
Saluti
Buongiorno signor Nigrelli,
le targhe di prova attualmente esistono di una sola tipologia, identica per tutti i tipi di veicoli. La scelta di quale tipologia di veicoli autorizzare alla targa prova deve essere indicata al momento della richiesta dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Detta indicazione sarà riportata sull’autorizzazione stessa.
Saluti
Salve.Sono un commerciante di autocarri,volevo saper se possbile circolare con un autocarro con la targa prova carico,ad esempio di una auto ,o di un miniescavatore o altro.Grazie cordiali saluti.Giuseppe Nigrelli
Salve sono proprietario di una targa prova per vendita di auto usate online, volevo sapere se la mia ragazza può guidare l’auto con la targa prova in mia presenza, premettendo però che a causa di una detrazione di punti mi hanno al momento ritirato la patente di guida. Aspetto una vostra risposta.
Cordiali Saluti
Buonasera signor Antonio,
oltre alla presenza del titolare a bordo del veicolo, è importante che la targa prova venga utilizzata esclusivamente per gli usi consentiti dal Regolamento.
Se si rispettano i requisiti sopra elencati, non credo ci sia alcun problema a far guidare la sua compagna.
Saluti
quindi anche se io sono al momento senza patente però rispetto gli usi consentiti dal regolamento non ci sono problemi eventualmente dovessero fermarmi? non rischio il sequestro del veicolo e il ritiro della patente della mia ragazza?
Grazie ancora
Il Regolamento dice “Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione”. Non fa nessun riferimento al possesso della patente o meno.
Presumo sia possibile essere titolare di una targa prova anche se non si è provvisti di patente di guida.
Per la sua tranquillità e per sciogliere ogni sorta di dubbio le consiglio comunque di chiedere alle Forze dell’Ordine.
Saluti
Salve, vi ringrazio innanzitutto per il servizio che offrite.
Vi pongo la domanda : a che contravvenzione vado in contro se utilizzo la targa di prova della societa’ dove mio suocero e’ legale rappresentante?
Vi ringrazio in anticipo.
Buongiorno signor Angelo,
se all’interno del veicolo in circolazione non è presente il titolare, un dipendente o un collaboratore funzionale della società o se l’auto non viene utilizzata per gli scopi consentiti dal Regolamento si incorre alla sanzione prevista dall’art. 98 del Codice della Strada da 80 euro a 318 euro.
Saluti
SALVE,
VOGLIO SAPERE SE SI PO ANDARE CON TARGA PROVA FUORI ITALIA PERCHE VOGLIO ARIVARE IN ROMANIA ? E VALIDA ALA DOGANA IN ROMANIA ,DEVO PASARE SLOVENIA,UNGARIA E DOPO DOGANA IN ROMANIA ASPETO UNA RISPOSTA ,
GRAZIE MILE
Salve signor Alessandro,
secondo il Regolamento dovrebbe essere consentito circolare con la targa prova italiana solo in Austria, Germania e San Marino. Per le nazioni che ha elencato lei, non ho trovato disposizioni in merito. Provi a chiedere agli uffici della Motorizzazione.
Saluti
Buonasera ,
sono un dipendente di una concessionaria , vorrei sapere se posso far GUIDARE al cliente le nostre vetture usate del parco , con un dipende dell’azienda all’interno del veicolo munito di apposita delega senza problemi o se devono essere guidate esclusivamente da un dipendente dell’azienda .
Le vetture ovviamente sono intestate alla nostra concessionaria , .
Grazie
Saluti
Gianni
Buonasera signor Gianni,
il Regolamento dice che sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
Di conseguenza è sufficiente la presenza all’interno del veicolo dei soggetti indicati per rispettare il citato requisito.
Saluti
Salve,sono un commerciante estero cher acquista veicoli pesanti in Italia avvalendomi di collaboratori e trasportatori per portare i mezzi al porto con targa prova,mi nè stato detto recentementer che se il veicolo,che è già radiato per esportazione non è revisionato si rischia il sequestro del mezzo e della targa prova,ma leggendo i vostri commenti su l’argomento targa prova se non sono tenuti (i trasportatori ) ad avere dietro il libretto di circolazione come si può dimostrare o no se il mezzo è revisionato ? grazie saluti Robert
Salve signor Roberto,
le confermo che i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione, ai sensi della Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.
Come riescano a dimostrare che il veicolo sia stato revisionato o meno, rimane un mistero anche per noi.
Se riesce a trovare una risposta al suo dubbio le chiedo cortesemente di farcelo sapere, in modo da risolvere finalmente questa irrisolta questione.
Saluti
…grazie per la pronta risposta Sig.Musollini.
Perfavore, se possibile avrei un altro paio di quesiti: comprando un’auto in Germania NETTO EXPORT iva esclusa, una volta trasportata in Italia con le targhe prova tedesche (con banda gialla o rossa), potrei utilizzare l’auto (in attesa che trovi un acquirente) con la mia targa prova italiana sul lunotto e lasciando quindi le targhe tedesche (che dopo pochi giorni sarebbero scadute) ancora installate? Naturalmente se non la immatricolo, ma la utilizzo solo con la targa prova non devo neanche pagare l’iva in Italia, giusto? Semplicemente quando troverò un acquirente, gli sarà avvisato e comunicato che ha l’iva di pagare oltre al prezzo d’acquisto…
forse non mi sono espresso bene, ma credo abbia capito il concetto.
Grazie ancora per la collaborazione
Cordiali Saluti
Emanuele
Buongiorno signor Emanuele,
per quanto riguarda la prima domanda, non dovrebbero esserci problemi ad utilizzare la targa prova italiana con le targhe tedesche ancora installate, ma per togliersi ogni tipo di dubbio ed evitare spiacevoli sorprese, le consiglio di consultarsi con le Forze dell’Ordine. Anche sul discorso iva, purtroppo non posso esserle d’aiuto non avendo competenze in merito, penso sia necessario l’ausilio di un commercialista.
Cortesemente potrebbe tenerci aggiornati sulla situazione ? Le risposte alle sue domande saranno senz’altro utili anche ad altri utenti.
La ringrazio anticipatamente,
cordiali saluti
Buonasera,
sono il titolare di un’attività “451101 commercio autovetture”, vorrei gentilmente sapere se è possibile utilizzare la targa prova sia su auto sia su moto/scooter (in tal caso… è una targa diversa o devo solo specificarlo nel momento in cui vado in agenzia?). E per l’assicurazione cosa cambia?
Inoltre vorrei sapere se utilizzando l’auto con la targa prova (magari appoggiata su lunotto posteriore) bisognerebbe eliminare le targhe anteriori/posteriori e se, facendo un minipassaggio di proprietà, l’auto resterebbe ancora intestata al precedente proprietario… quindi in caso di multe o problemi dovrei risponderne (giustamente) io oppure potrei causare problemi al venditore.
Grazie mille per l’attenzione
cordiali saluti
Emanuele
Buongiorno signor Emanuele,
le targhe di prova attualmente esistono di un solo tipo, identico per tutte le tipologie di veicoli. La scelta di quale tipologia di veicoli utilizzare, deve essere indicata al momento della richiesta dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Infatti detta indicazione è riportata sull’autorizzazione stessa. L’assicurazione potrebbe applicare un aumento del premio a seconda dei veicoli autorizzati.
Per utilizzare la targa prova non bisogna eliminare le targhe anteriori/posteriori.
Facendo un mini passaggio di proprietà (introdotto dal Decreto Dini) e registrando l’atto di vendita al PRA e alla Motorizzazione Civile, l’auto risulterà intestata al nuovo proprietario, liberando contestualmente da ogni responsabilità il venditore.
Cordiali saluti
Salve Sig. Emanuele, quindi le due targhe auto/moto non si possono unificare??se uno ha necessita’ bisogna avere due targhe?? Grazie anticipatamente per la risposta.
Salve Sig. Pasquale,
la tipologia di veicoli con cui si può circolare con la targa prova è indicata nell’autorizzazione che le viene rilasciata. Per poter utilizzare una sola targa prova sia per auto sia per moto è necessario specificarlo al momento della richiesta dell’autorizzazione.
Se lei possiede già due targhe, provi a chiedere alla Motorizzazione se e’ possibile unificarle.
Saluti
Grazie Sig Emanuele,
Provero’ a chiedere direttamente alla Motorizzazione,perchè in agenzia mi hanno detto che non è possibile unificarle,ma la cosa è po’ strana..non le pare?? grazie ancora
In effetti è un po’ strano. La Motorizzazione saprà sicuramente dirle tutto con esattezza.
Grazie a lei per aver visitato il sito.
Saluti
Buonasera
Volevo sapere se con la targa prova auto è anche possibile guidare moto.
Grazie
Buonasera signor Donato,
le targhe di prova sono stata ridotte ad un unico tipo, uguale per tutti i veicoli, tuttavia è necessario indicare, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli si intende utilizzare la targa di prova.
Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.
Saluti
La ringrazio per la precedente risposta.
Le chiedo se per la circolazione con targa prova occorre stipulare un contratto RC a parte oppure se la stessa è già coperta da RC già dal suo iniziale rilascio. Nel caso di stipula di nuovo contratto quale targa andrebbe coperta da RC, quella stabilmente fissata sul veicolo o la targa prova?
Qual è il periodo minimo di assicurazione per una targa prova?
Grazie
Buonasera,
la targa prova non viene rilasciata già coperta da polizza assicurativa. E’ compito del titolare dell’autorizzazione stipulare contratto di responsabilità civile rca sulla targa prova per poterla utilizzare.
Quando viene esposta la targa prova e si rispettano i requisiti descritti dal Regolamento, l’assicurazione operante è quella della targa prova e non quella del veicolo.
Infatti il Regolamento consente la collocazione della targa prova anche su veicoli già immatricolati scoperti da RC Auto.
Per quanto riguarda il periodo minimo di assicurazione dipende dalle Compagnie assicurative. Probabilmente alcune permettono coperture con durata diversa da quella annuale.
Saluti
salve, mio fratello è titolare di una rivendita di auto usate, è detiene targa prova.
capita spesso che debba occuparmi io di far visionare e provare le auto ai clienti.. io lo faccio per semplice solidarietà familiare, ma volendo fare le cose in regola, basta un contratto di collaborazione occasionale da allegare alla delega ed alla documentazione della targa, per evitare di infrangere la legge ed incorrere in sanzioni per l’uso improprio di queste targhe?
grazie
Buongiorno signor Paolo,
il Regolamento consente l’utilizzo della targa prova ad un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione.
Quindi secondo il mio parere, con un contratto di collaborazione occasionale non dovrebbe incorrere in nessuna sanzione. Le consiglio oltre al contratto, di inserire nella delega la dicitura “in qualità di collaboratore”.
Saluti
Buonasera. Volevo chiederLe se l’uso della targa prova è consentito al coniuge titolare dell’autorizzazione sposato in regime di comunione dei beni.
Sentitamente grazie.
Buonasera,
la targa prova deve essere impiegata solo per gli scopi consentiti dalla legge così come elencati nel Regolamento. Inoltre sul veicolo in circolazione deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o un collaboratore con idonea documentazione e delega. Il Regolamento non fa nessuna eccezione per i coniugi in comunione dei beni.
Saluti
salve,
sono un gestore di un impianto di carburanti con lavaggio, mi trovo a spostare, ad andare a prendere e riportare l’auto di clienti per lavarle esternamente e internamente, alcune hanno l’assicurazione dedicata solo a loro,guida esclusiva insomma….mi chiedevo se potevo ottenere una targa prova
grazie se mi sapete rispondere
Buonasera signor Andrea,
l’elenco dei soggetti a cui può essere rilasciata la targa prova è presente all’interno dell’articolo. Come specificato l’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
Secondo il mio parere la sua attività non rientra tra quelle consentite, ma per una conferma ufficiale le consiglio di chiedere alla Motorizzazione.
Saluti
ho recentemente acquistato un’auto storica nel Regno Unito: è una Austin Healey Sprite MK1 del 1959 con targa inglese. Sono tesserato ASI ed ho avviato la pratica per la iscrizione dell’Austin nel registro dei veicoli storici. I commissari ‘Asi che hanno visto la documentazione fotografica intendono inserire l’auto con la targa originale: XGB51 e valuteranno se ci sono le condizioni per attribuirle la Targa d’oro. L’auto mi verrà consegnata tra una settimana. Chiedo come posso ottenere una targa prova provvisoria per sei mesi (è il tempo valutato per le operazioni burocratiche ASI e la successiva nazionalizzazione dell’Austin), poiché nessuna compagnia assicurativa italiana stipula contratti assicurativi alle auto con targhe estere. Gradirei una risposta. Grazie
Carlo Simonetti
Buon giorno…
Volevo sapere e possibile circolare con targa prova a altri paesi?Per esempio poso portarlo machina a Bulgaria,Serbia,Romania..?
Buonasera,
volevo informazioni inerente alla circolazione nei paesi EU con targa prova.
Spesso vado in Germania, quindi passando dall’Austria e ritorno con un’auto da vendere.
Ad oggi ho sempre fatto le targhe provvisorie ma mi dicono che è possibile circolare con targa prova italiana sia in Austria che in Germania.
E’ possibile avere delucitazioni in merito?
Grazie mille.
Giuseppe
Gentile signor Giuseppe,
La circolazione con targa di prova può avvenire anche al di fuori dei confini nazionali, come all’interno del territorio di paesi quali la Germania, l’Austria e San Marino, con cui intercorrono relazioni di reciprocità per quanto attiene alla circolazione di prova.
Saluti
Salve, grazie in anticipo per le delucidazioni. io posseggo una targa prova in quanto proprietario di un autofficina e vorrei sapere se è possibile l’utilizzo di questa targa per circolare su strada con una moto da cross la quale è chiaramente sprovvista di luci frecce e quantaltro… So che potrebbe essere scontata la risposta NO alla mia domanda, ma c’è chi sostiene che con la targa prova può circolare anche un “prototipo” di qualsiasi genere ..grazie
Salve,
sono il titolare di una concessionaria con regolare targa prova che utilizzo spesso per il trasporto dei veicoli. Capita spesso che per motivi personali debba trasportare a bordo dei familiari perché spesso ho bisogno di pubblicizzare alcuni modelli il sabato e la domenica e quindi devo portarmi dietro moglie e figlio. Credo che non ci siano problemi però vorrei un vostro parere. Grazie.
Salve signor Andrea,
secondo la mia opinione, l’importante è che il veicolo venga impiegato per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Altrimenti si rischia di incorrere alle sanzioni previste dall’art.98 del CdS.
salve, se un concessionario circola senza esporre la targa prova e la vettura è sprovvista di assicurazione perchè in contovendita, la vettura si deve ritenere scoperta dall’assicurazione della targa prova?
Gentile signor Francesco,
Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 19432/2010.
L’assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l’utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.
Saluti
più che un commento, volevo fare un quesito:
è previsto il sequestro del veicolo (e della targa di prova) munito di targa di prova con a bordo l’autorizzazione rilasciata dal legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di autovetture, a due familiari? inoltre, a bordo dello stesso veicolo è stato rinvenuto altra autorizzazione per gli stessi soggetti ma per altra autovettura, ma sempre in riferimento a quella targa. e’ infine possibile il rilascio di due targhe di prove uguali? in tal modo si paga una sola assicurazione e tre soggetti circolano, separatamente con due vetture. Il titolare della targa, il coniuge autorizzato per la vettura A e B ed infine il figlio per le stesse auto.
certo di una gradita risposta, ringrazio anticipatamente.
Gentile signor Francesco,
secondo l’art. 1, comma 4, del Regolamento, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Quindi secondo la mia opinione non è possibile il rilascio di due targhe di prova uguali. Per quanto riguarda l’ipotesi di sequestro purtroppo non ho le competenze adatte per risponderle, confido nell’intervento di un utente più esperto.
Saluti.
Prima di tutto mi congratulo con Voi per l’argomento trattato e finalmente ben spiegato.
Vi racconto cosa mi è successo due giorni fa.
Circolavo con un veicolo nel quale non avevo, per pigrizia lo ammetto, posto la traga prova nella parte posteriore del veicolo ma ben si appoggiata nel cruscotto anteriore.
Sono stato fermato ad un posto di blocco dei carabinieri i quali mi hanno contestato ovviamente il non aver posto la targa sul posteriore del veicolo e del fatto che con me non avevo il libretto di circolazione quindi non poteva essere verificata la revisione del mezzo stesso.
Per quest’ultima contestazione hanno chiuso un occhio, per il discorso della targa non esposta mi hanno dato una sanzione di 84.00€ e fermo amministrativo del mezzo di 90 giorni art. 100/9-11 del Cds.
Trovo tutto ciò esagerato, e soprattutto in 15 anni non mi era mai successo nulla di tutto ciò, me l’ero sempre cavata con una romanzina da parte degli agenti.
Errore mio senza dubbio, ma dopo aver posto la questione ad alcuni amici carabinieri e poliziotti della stradale tutti sono rimasti a bocca aperta perchè mai avevano sentito una cosa simile e oltre tutto vedo che nemmeno loro sanno veramente come funziona il Cds su queste problematiche infatti gli stessi mi hanno confermato che ogni volta si trovano in difficoltà nel giudicare questi fatti.
La ringrazio per i complimenti, è molto gentile.
Per quanto riguarda la sua esperienza c’è poco da aggiungere. Il codice della strada in alcuni articoli mette più confusione che chiarezza e le forze dell’ordine, come dice lei, si trovano in grande difficoltà nel valutare le singole infrazioni.
Le auguro buona giornata
Stefano, Seti ti hanno sanzionato come hai detto, hanno sbagliato. l’art. è l’art. 2 del dpr 474/2001 e non il 100. il 100 sanziona l’installazione irregolare nella parte posteriore mentre la mancata esposizione è sanzionata dalla norma che gli ho detto e sono 25,00 euro senza alcun fermo del veicolo. può fare ricorso al gdp del luogo chiedendo la sospensione del provvedimento e l’annullamento del verbale precisando appunto che è stato applicato un articolo errato. eventualmente può recarsi dagli stessi Carabinieri e fare presente l’errore. Se in autotutela lo annullano(riconoscendo l’errore), ti risparmi di fare il ricorso, altrimenti fallo subito e ricordati che per il gdp ci sono 30 gg. di tempo
Salve sono un operatore di polizia stradale, volevo sapere in quale caso si configura l'”uso diverso” del veicolo adibito a circolazione di prova, o meglio, in caso di eventuale ricorso, come si può dimostrare l’ “uso diverso” che ne faceva il trasgressore.
Inoltre vorrei sapere:
-sul verbale di contestazione al C.d.S. va indicata la targa prova o la targa di immatricolazione?
-alla voce “obbligato in solido” sul verbale di contestazione al C.d.S. va indicato il proprietario del veicolo o il titolare dell’autorizzazione?
Grazie
Gentile signor Francesco,
mi permetto di azzardare qualche ipotesi, considerato che non sono un esperto in materia di verbali di contestazione.
Nella Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 viene detto che: ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova.
Quindi presumo, visto che non vi è l’obbligo di essere muniti di carta di circolazione, che sul verbale vada indicata la targa prova e alla voce obbligato in solido il titolare dell’autorizzazione.
Ma ripeto, le mie sono soltanto ipotesi.
Le sue domande sono molto interessanti. La prego di aggiornarci quando avrà delle risposte ufficiali, sicuramente saranno d’aiuto ai nostri lettori.
Saluti
Volevo sapere se con la targa prova si può circolare con tutti i mezzi a motore comprese moto ecc.
Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).
Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l’interessato indichi, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.)
Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.
ciao vorrei sapere se è possibile assicuare la targa prova sia x automobile e x moto dato che sul libretto della targa prova è scritto”veicolo e rimorchio” e non autoveicolo o motoveicolo…
dato che alla camera di commercio sono dichiarato come concessionario di auto e moto
Buon giorno sono un officina con vendita auto usate, possiedo al momento 4 auto in attesa di vendita sul libretto di queste appaio come proprietario
posso utilizzarle per dimostrazione con targa prova o col fatto che sono già di mia proprietà devo per utilizzarle assicurarle singolarmente
grazie
Buongiorno signor Alessandro. Utilizzando le vetture una alla volta, per ragioni connesse alla vendita, munito di apposita autorizzazione e rispettando le disposizioni relative alla circolazione con targa prova, credo non ci sia nessun problema o divieto che le impedisca di utilizzarle con la targa prova e relativa assicurazione.
volevo sapere un informazione
sono un concessionario di auto e ho parcheggiato l’auto che mi ha lasciato un cliente per la vendita in sosta vietata e mi sono portato via con me la targa prova poiche la tenevo esposta attaccata alla spazzola posteriore dell’auto sono passati i vigili ed avendo notato l’auto era scoperta di assicurazione del proprietario si sono presi l’auto e se la sono portati via elevando verbale per mancata assicurazione al proprietario con relativo sequestro dell’auto e portata al deposito giudizioario
io adesso come faccio a dimostrare ai vigili che l’auto la tenevo io e non il proprietario al momento del verbale ?
“Il veicolo che circola su strada per le esigenze connesse ad una delle attività riportate nella tabella 1, munito dell’autorizzazione, deve necessariamente esporre posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione, per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.”
La sosta è considerata circolazione, quindi secondo il mio parere, anche dimostrando ai vigili che l’auto era tenuta da lei, purtroppo le sanzioni e il sequestro rimarrebbero.
L’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli per cause legate a prove tecniche,sperimentali,costruttive anche per ragioni di trasferimento di vendita o di allestimento non sussite per i soggetti autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del art 98 del cds e del art 254 del regolamento indipendentemente che si tratti di veicoli immatricolati o non immatricolati.
Quindi dove appongo il bollino della revisione se i veicolo che sto guidando non è immatricolato quindi privo di documenti?
Se circolo per prove sperimentali o costruttive es con motore elettrico quali sono i requisiti per accertare che il veicolo si revisionabile con criteri ordinari?
Se posso circolare con veicoli non carrozzati o veicoli privi temporaneamente di documenti di circolazione o che sia stato trasformato ed abbia assunto caratteristiche diverse da quelle indicate sul libretto che revisiono?
Ipotizzando che debba demolire il veicolo ma che esso sia marciante che faccio lo revisiono prima di demolirlo?
Complimenti signor Antonio. Domande molto interessanti e specifiche. Speriamo che qualche lettore abbia già affrontato queste situazioni e ci aiuti a trovare delle risposte.
Ciao.. vorrei ampliare i miei investimenti aprendo 1 concessionaria di auto usate e vorrei prendere la targa prova, vorrei sapere quanto mi costerebbe di assicurazione.. grazie..
Salve sono un commerciate… Sono stato fermato dalla polizia stradale e multato perchè senza autorizzazione della targa prova che devo presentare entro 30 giorni…
Ho dimenticato di richiedere ogni anno l’ autorizzazione.
L’autorizzazione in mio possesso ha data scadenza 07/2009.
Ho sempre assicurato la targa prova e pagato i bolli…
L’ agenzia ACI non rinnova l’ autorizzazione e dice che devo annullare la targa prova e con l’ annullamento viene rilasciata nuova targa prova con nuova autorizzazione…
Ora come devo comportarmi con la richiesta entro 30 giorni di presentare l’ autorizzazione che non possiedo????
Il verbale dice che se non presento la documentazione richiesta pena sanzione ART.180/8 CDS… HA COSA VADO INCONTRO??
L’art.180 del Codice della Strada al comma 8 dice: Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Gentile christian sei stato VERAMENTE fortunato.La normativa specifica CHIARAMENTE che in caso di autorizzazione SCADUTA o MANCANTE,la circolazione è da considerarsi ordinaria,senza nessun tipo di appello.Di conseguenza gli agenti accertatori DOVEVANO applicare il 193,cioè 841 euro di multa e sequestro del veicolo.Praticamente tu circolavi con un’auto senza assicurazione.Inoltre ritengo che tu abbia peggiorato la situazione in quanto hai dichiarato di avere il certificato valido(in realtà scaduto da anni)dichiarando il falso.Spero che la situazione si risolva per il meglio.
Sono un commerciante e confermo quando sopra, con la sola differenza che a me hanno appunto sequestrato il mezzo senza voler sentire alcuna ragione. Tenete conto che avevo per’altro un “permessino” emesso da un’agenzia di pratiche auto che mi autorizzava alla circolazione sino al momento del rinnovo di tale documento. Permessino risultato dalle forze dell’ordine e dagli stessi funzionari della motorizzazione civile del tutto inappropriato in quanto non può esistere alcun permessino per questi casi di rinnovo. Quindi il conto da pagare è risultato abbastanza salato: SEQUESTRO IMMEDIATO DELL’AUTO, MULTA DI CA. 900 EURO SE NON RICORDO MALE E PERDITA DI UNA DELLE MIE TARGHE PROVA!! ASSURDO!! Ovviamente ho chiesto i danni all’agenzia. Saluti
domanada: è consentita la sosta di un veicolo con targa prova?
Si
salve sono un commerciante volevo chiedere se dovessi dimenticare la targa prova (ovvero la targa metallica) ma ho in macchina l’autorizzazione l’assicurazione e il bollo della stessa e sono io il titolare della targa prova di cosa potrei essere passibile in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine?grazie
Art. 100 CdS sanzioni pecuniarie da 24 euro a 92 euro per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.
Ho l’obbligo del libretto di circolazione a bordo di una vettura usata per il trasferimento da una sede all’altra di una concessionaria grazie
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova.
Salve, se per ipotesi l’auto venisse utilizzata da un concessionario, munito di targa prova esposta regolarmenteregolarmente, e il concessionario rimane coinvolto in un incidente, l’assicurazione dovrà risarcire il concessionario o il proprietario dell’automobile che compare sul libretto di circolazione?
Grazie
Secondo una sentenza del 2008 “…nel caso di veicolo con targa prova, danneggiato in un sinistro stradale, l’azione risarcitoria spetta al possessore titolare della stessa targa prova, danneggiato, mentre è preclusa all’effettivo proprietario del veicolo, titolare della normale targa, poiché l’azione di cui alla disciplina del D. Lsg. 209/05, non può essere proposta nei confronti del proprio assicuratore, ma solo nei confronti dell’assicurazione del titolare della targa prova”.
Quindi tornando alla sua domanda, nel caso, come quello di specie, si verifichi un sinistro nel quale resti coinvolto un veicolo circolante con targa prova, come si è detto sopra, l’azione risarcitoria non può essere proposta dal proprietario del veicolo (corrispondente alla normale targa) ma dal titolare della targa di prova, quale possessore del veicolo, che, a sua volta, nel rapporto sottostante, risponde anche nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo danneggiato.
In sintesi, l’assicurazione risarcirà il concessionario. Ovviamente il risarcimento dovrà essere utilizzato per la riparazione dell’autoveicolo visto che il titolare di targa prova risponde come detto anche nei confronti dell’effettivo proprietario.
e nel caso in cui un veicolo con targa prova abbia un incidente i terzi trasportati che subiscono lesioni(possibili acquirenti del mezzo in prova)da chi dovrebbero essere risarciti?
L’assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) copre i danni fisici e materiali causati a terzi. Rientrano tra i terzi anche i trasportati.
L’importante è che sul veicolo in circolazione di prova sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, altrimenti si può incorrere all’esclusione (che molte compagnie inseriscono in polizza): “L’assicurazione non è operante per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti”.
Se il sinistro è avvenuto durante circolazione di prova, con l’utilizzo della targa prova, i danni ai terzi trasportati saranno risarciti dall’assicurazione della targa prova.
Può circolare un autoveicolo e rimorchio con targa prova?
sul libretto di circolazione dice autoveicolo e rimorchio!!!
Un commerciante che acquista uno ho più veicoli,e questi veicoli hanno la revisione scaduta,però i mezzi sono funzinanti in tutto.
Per poter trasferire questi veicoli dal luogo di acquisto al proprio punto vendita(per esempio Roma, alla destinazione finale Napoli) e possibile effettuare il trasferimento con targa prova?
HO posto la stessa domanda qualche anno fa alla motorizzazione
e mi viene detto non e possibile,faccio presente che sono un commerciante mi viene detto i mezzi che hanno la revisione scaduta possono essere trasferiti solo con carro attrezzi.
IN questi giorni pongo la stessa domanda sempre alle stesse persone (stessa motorizzazione)mi viene detto si ma certo che può trasferire i mezzi con targa,lei e un commerciante può effettuare il trasferimento dei mezzi.
Qualche mese fa ho posto la stessa domanda ad un agente della polizia stradale e mi dice che i veicoli che hanno la revisione scaduta non possono circolare.
a questo punto io dico che chi rilascia la targa prova(mttc) dovrebbe rilasciare una circolare dove dice tutto ciò che e consentito fare con targa prova ed altresi ciò che vieta l’uso
della targa prova.
questo e soltanto uno dei punti non chiari ma ce ne sono altri
sarebbe bene avere certezze e non ipotesi.
Gentile utente,
la revisione periodica obbligatoria e’ necessaria a tutti i veicoli a motore ed eventuali rimorchi per poter circolare.
La revisione serve a garantire sicurezza ed efficienza del veicolo durante la circolazione.
Tra i controlli effettuati al momento della revisione vi sono : l’efficienza dei freni, lo stato di usura delle ruote, le luci e le emissioni di fumo.
Un auto che non garantisce certi criteri di sicurezza ed efficienza non può circolare.
Il documento che attesta la presenza di questi criteri e’ l’etichetta autoadesiva, da apporre sul libretto di circolazione, che viene rilasciata una volta superata con esito “regolare” la revisione.
C’e’ da aggiungere che, attraverso la Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 viene detto che: Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova.
Effettivamente delle certezze in materia sarebbero molto gradite, e dalla sua esperienza si deduce che anche la Motorizzazione e la Polizia stradale non abbiano le idee molte chiare.
Si può circolare senza revisione del veicolo con regolare targa prova
SANZIONI PER LA REVISIONE SCADUTA
La sanzione per chi guida un veicolo con revisione scaduta: si va dai 159 ai 639 euro. Chi salta la revisione per più di una volta o circola con un veicolo sospeso in attesa di revisione, paga una multa raddoppiata
Vengono aggiunte due ipotesi:
– chi è senza revisione viene sottoposto alla sospensione del veicolo. In questo caso, il veicolo può circolare solo per andare in un’officina autorizzata a effettuare revisioni o all’ufficio del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
– fuori da questa ipotesi, la multa per chi circola con veicolo sospeso è molto più salata: da 1.842 a 7.369 euro. A questa si aggiunge il fermo del veicolo per 90 giorni.
Tuttavia si può circolare con lo stesso veicolo,sprovvisti di carta di circolazione…..è evidente che c’è una grossa falla nella normativa vigente…….
Parimenti,si può circolare con un veicolo sprovvisto di immatricolazione,quindi in caso di controllo,disponendo di targa prova,è sempre meglio dichiarare di NON avere la carta di circolazione.
Qualsiasi veicolo provvisto di targa prova può circolare,per prova di qualsiasi tipo, chiunque fermi il mezzo su strada ( forze dell’ordine )non sono tenuti a verificare la carta di circolazione dell’auto ma bensì l’autorizzazione della circolazione di prova accompagnata dalla targa prova, tutto il resto e un abuso.
Si può circolare con carro attrezzi con targa prova carico di veicolo
A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, comma 3.
Comma 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 318,00. La stessa sanzione siapplica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
No. la targa prova serve sono per dimostrazioni, prove ecc.. il trasporto di un mezzo è un abuso perchè si usa la targa prova per fini diversi(in questo caso per un trasporto di veicolo in avaria che è un’attività commerciale).