La circolazione di veicoli con targa prova: le informazioni da sapere.

 

La targa prova e’ una targa utilizzabile per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di vendita o di allestimento.

L’autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:

– alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

– ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);

– alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

– agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

– alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

– alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;

– ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita; ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);

– agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe. 

L’autorizzazione alla circolazione di prova e’ rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, ed ha validità annuale.
I veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

A norma dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.
La targa prova può essere quindi trasferita da veicolo a veicolo sempre unitamente alla relativa autorizzazione; il veicolo deve mostrare posteriormente la targa prova durante la circolazione e dev’essere coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi.

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Sono previste sanzioni da Codice della Strada per utilizzo non corretto della targa prova:

  • Art. 98 CdS sanzioni pecuniarie da 84 euro a 335 euro per veicoli in circolazione di prova adibiti ad uso diverso, veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
  • Art. 100 CdS sanzioni pecuniarie da 25 euro a 99 euro per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.

 

Le ultime novità

Una recente risposta del Ministero dell’Interno, ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Stradale di Arezzo, afferma che è sanzionabile, con una multa fino a 849 euro, chi circola su un veicolo sprovvisto di assicurazione e revisione, anche nel caso in cui sia apposta la targa prova.

Recenti sentenze dei tribunali avevano ribadito che un veicolo già targato, e quindi immatricolato, non può circolare con la targa prova; in caso di incidente infatti a rispondere sarà l’assicurazione del veicolo e non quella della targa prova.

Un fulmine a ciel sereno per i rivenditori di auto usate ed officine. Le associazioni di categoria si stanno mobilitando e si attendono ulteriori chiarimenti dal Ministero.

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