Il rimborso dell’assicurazione in caso di vendita o demolizione dell’auto

Nelle condizioni generali di assicurazione delle polizze rc auto sono presenti degli articoli riguardo il rimborso del premio in caso di cessazione del rischio.

La cessazione del rischio è disciplinata dall’art.1896 del Codice Civile. “Il contratto assicurativo si scioglie  se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso , ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza”.

 

Cosa succede al premio di polizza pagato e non goduto in caso di cessazione del rischio ?

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell’autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l’assicurazione su altra autovettura intestata al medesimo proprietario oppure al coniuge convivente, è rimborsata la parte di premio corrisposta e non usufruita.

In sintesi, nel caso di cessazione del rischio è possibile trasferire la copertura su un’altra auto dello stesso proprietario o chiedere il rimborso dell’assicurazione del periodo non usufruito, escluse le tasse ed il contributo al SSN.

Per certificare la cessazione del rischio occorre la restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde unitamente alla consegna di copia dei documenti comprovanti la demolizione, l’esportazione, la vendita o il conto vendita dell’autovettura.

Il rimborso dell’assicurazione in caso di furto totale del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio per furto totale o rapina dell’autovettura è rimborsata la parte di premio non usufruita, ad eccezione della parte relativa alla garanzia Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.
L’appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente; una copia della denuncia dovrà essere consegnata alla compagnia.

 

Cosa succede alla classe di merito in caso di rimborso dell’assicurazione ?

Dal Codice delle assicurazioni private. Art.134 comma 3). La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI