Dal 18 ottobre 2015 non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza del proprio veicolo.
Entra ufficialmente in vigore la dematerializzazione dei tagliandi assicurativi stabilita dal Decreto n.27 del 24 marzo 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 03/10/2013.

Il contrassegno assicurativo è quel tagliando cartaceo che attesta l’assicurazione per la responsabilità civile. Al suo interno sono contenuti il nome della compagnia, il numero di targa, il tipo di veicolo e la scadenza della copertura.

Dal 18 ottobre 2015 i controlli delle Forze dell’Ordine non necessiteranno più dell’esibizione del contrassegno ma saranno effettuati in tempo reale attraverso la verifica della targa, grazie ad una banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile.
Tali controlli saranno effettuati non solo durante i posti di blocco ma anche su segnalazione di dispositivi elettronici come telecamere ZTL, Autovelox e Tutor autostradali.

La banca dati “Sita” creata dall’ANIA sarà aggiornata in tempo reale dalle compagnie assicurative ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo.
L’automobilista dopo la stipula potrà immediatamente circolare senza il rischio di incorrere in sanzioni.
Alcune compagnie assicurative nei primi tempi continueranno a consegnare agli assicurati il contrassegno per finalità informative, il tagliando comunque non dovrà essere esposto.

In caso di incidente per identificare la compagnia assicurativa dei veicoli coinvolti (informazione necessaria per la denuncia del sinistro) occorrerà chiedere alla controparte l’esibizione della polizza o del certificato di assicurazione.
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato vi consigliamo la lettura del seguente articolo.

L’ANIA dichiara che con i controlli elettronici sarà quasi impossibile circolare sprovvisti di assicurazione. Ricordiamo che la circolazione senza copertura assicurativa comporta una sanzione da 841 a 3.287 euro e il sequestro del veicolo (Art.193 del Codice della Stada).

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