Sospensione e riattivazione della polizza rca
La maggior parte delle compagnie assicuratrici offre tra le condizioni di polizza, la possibilità per l’assicurato di sospendere per un periodo di tempo la copertura assicurativa. Le modalità di sospensione non seguono una regola fissa ed ogni compagnia fissa dei limiti e delle modalità diverse di riattivazione.
Per sospendere la propria polizza è necessario restituire il contrassegno di assicurazione, il certificato e la relativa carta verde. Quando si vorrà riutilizzare il veicolo si dovrà procedere alla riattivazione della copertura. Al momento della riattivazione, la scadenza della polizza sarà prorogata di un periodo pari a quello della sospensione.
La sospensione dell’assicurazione è estremamente vantaggiosa per i conducenti che non fanno un uso continuativo del veicolo durante l’anno. Ad esempio l’utilizzo dei ciclomotori e dei motocicli durante il periodo invernale. Tra le condizioni generali di polizza è importante leggere le modalità e i limiti della sospensione.
Regole e limiti della sospensione presenti nelle condizioni di polizza
Durata minima della sospensione: la sospensione è possibile solo se ha una durata non inferiore ad un determinato lasso di tempo. Esempio: nel caso la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul contratto sospeso.
Durata massima della sospensione: la sospensione non può durare oltre un periodo stabilito dalle condizioni contrattuali. Esempio: trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Tempo residuo di polizza: per procedere alla sospensione dell’assicurazione è necessario che la durata residua della polizza non sia inferiore ad un determinato periodo di tempo. Esempio: la sospensione e’ possibile purché il periodo di assicurazione in corso con premio pagato abbia la durata residua di almeno 30 giorni. In sintesi non sarà possibile sospendere un’assicurazione che scade fra meno di 30 giorni.
Cambio di tariffa: Alla riattivazione della copertura la compagnia può ricalcolare il premio secondo la tariffa vigente. Esempio: la riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del contratto e si applicano le condizioni della tariffa vigente alla data di decorrenza della nuova polizza.
Costo per la sospensione: Alcune compagnie prevedono un incremento del premio di polizza nel caso si voglia inserire tra le condizioni contrattuali la possibilità di sospendere la copertura. Esempio: è prevista la sospensione per i motocicli, con richiamo in polizza di una specifica condizione particolare che comporta un sovrappremio del 25%.
Numero di sospensioni: Numero massimo di sospensioni attuabili durante l’anno assicurativo. Esempio: la sospensione non può essere richiesta per più di due volte per ogni annualità assicurativa.
Buon giorno, se l’auto viene sequestrata dalle forse dell’ordine e posta in un loro posteggio privato, l’assicurazione può essere sospesa sino a quando non verrà ritirata dal proprietario?
Buongiorno signor Paolo,
se l’assicurazione non è stata sospesa, con relativa consegna dei documenti assicurativi, purtroppo la seconda semestralità è dovuta.
Saluti
Posso sospendere la rc in un autocarro
Solo se la sospensione è prevista dal contratto.
salve avevo sospeso la copertura assicurativa sulla mia vettura e l’ho lasciata parcheggiata sulla pubblica via, successivamente le forze dell’ordine hanno sequestrato il veicolo ai sensi dell’art. 193 c.2 pertanto ho pagato la sanzione di 841,00 € e ho riattivato la copertura assicurativa per avere il dissequestro.
Vorrei sapere se avevo diritto alla riduzione del verbale dopo aver riattivato la copertura assicurativa anche dopo il 30° giorno.
grazie
Gentile signor Russo, l’art.193 al comma 3 dice:
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Purtroppo l’articolo del Codice della Strada non prevede una riduzione della sanzione in caso di riattivazione oltre il 30° giorno.
Grazie mille per le informazioni.