L’applicazione del Decreto Bersani in materia di portabilità della classe di merito.

Il decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007, ovvero Decreto Bersani, convertito in legge n.40 del 2 aprile 2007 e in particolare  l’art.4 bis permette di ereditare la classe di merito di un familiare o propria, in caso di acquisto di un ulteriore veicolo, nuovo o usato.

 

Testo dell’art.4 bis

L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Punti chiave.

  • Un ulteriore veicolo: il veicolo per poter usufruire del Decreto Bersani deve essere nuovo oppure un’auto usata, purché sia stata appena acquistata o  NON sia mai stata assicurata e NON abbia mai circolato con il nuovo passaggio di proprietà.

 

  • Medesima tipologia: è possibile utilizzare la Legge Bersani solo tra stesse tipologie di vetture. NON si può usufruire della classe di merito, ad esempio, di un auto per una moto.

 

  • Persona fisica: è possibile usufruire del Decreto Bersani solo da persone fisiche. NON possono utilizzare il Decreto persone giuridiche come le società.

 

  • Componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare: la Legge Bersani può essere utilizzata da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi (stessa residenza come da Stato di Famiglia). Ad esempio un figlio NON può ereditare la classe di merito del padre se non hanno la stessa residenza.

 

  • Nucleo familiare: nel testo del Decreto non si fa riferimento ad alcun vincolo di parentela. Si può usufruire della Legge Bersani anche se non si è parenti, l’importante è che si faccia parte dello stesso nucleo familiare così come certificato dallo Stato di Famiglia. La definizione di famiglia anagrafica viene definita dall’articolo 4 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio al cui comma 1 specifica che: “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. Ad esempio è possibile ereditare la classe di merito di un fidanzato in caso di convivenza e di appartenenza allo stesso Stato di Famiglia anche se non si è sposati.

 

  • Già titolare di polizza assicurativa / Ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato: questa parte del Decreto lascia ancora qualche dubbio. E’ necessario che la classe di merito da ereditare sia di una polizza in corso o basta presentare un attestato di rischio non scaduto (durata 5 anni) ? La legge non sembra essere chiara ed è lasciato alle Compagnie il compito di interpretare questo punto. La maggior parte delle Assicurazioni necessita che la classe di merito sia di una vettura con polizza in corso, altre accettano anche un attestato di rischio non scaduto.

 

  • Importante: si può stipulare la polizza assicurativa rca con una compagnia diversa da quella dell’attestato di rischio del parente convivente dal quale si vuole ereditare la classe di merito.

 

Per informazioni aggiuntive sulla classe di merito nelle assicurazioni vi suggerisco la lettura del seguente articolo: classe di merito: domande e risposte.

Ulteriori consigli su come risparmiare sull’assicurazione auto sono invece consultabili nella nostra sezione preventivo rc auto.

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