La classe di merito nelle assicurazioni.
DOMANDE E RISPOSTE
Che cosa è la classe di merito ?
Definizione dell’ISVAP.
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall’impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
In sintesi.
La classe di merito è un punteggio compreso tra 1 (il migliore) e 18 (il peggiore) assegnato agli assicurati da parte delle Compagnie assicuratrici. E’ una sorta di valutazione della nostra guida in base all’esperienza e alla presenza di eventuali incidenti provocati.
Quale classe di merito ottengo assicurandomi per la prima volta ?
Per i nuovi assicurati la classe di merito di partenza è la 14esima.
Cosa e’ il Bonus – Malus ?
E’ il sistema con cui le Compagnie Assicurative premiano o penalizzano la classe di merito, considerando la presenza o meno di sinistri con colpa nell’anno assicurato.
Come miglioro la mia classe di merito ?
Ogni anno trascorso senza causare incidenti applica un bonus alla nostra classe di merito facendole guadagnare una posizione nella scala dei punteggi.
Cosa succede alla mia classe di merito se causo un incidente ?
In presenza di un sinistri con colpa con un totale di responsabilità superiore al 50% durante l’anno assicurato, la classe di merito subirà una penalizzazione di 2 posizioni nella scala dei punteggi.
Posso ottenere la classe di merito di un mio familiare o di un auto già assicurata ?
Se si rispettano i requisiti richiesti si può ottenere la classe di merito di un familiare o di un auto già assicurata attraverso il Decreto Bersani. (per approfondimenti clicca qui.)
Che cosa sono la classe di provenienza e la classe di assegnazione ?
Nei contratti assicurativi la classe di assegnazione CU (classe universale) è l’attuale classe di merito con cui si viene assicurati. La classe di provenienza è il punteggio dell’assicurazione precedente.
Posso evitare il malus della classe di merito in caso di sinistro con colpa ?
Ci sono due metodi per evitare la penalizzazione della classe in caso di sinistro. Le Compagnie di Assicurazioni permettono di conservare la propria classe di merito in caso di sinistro, a fronte del rimborso della somma liquidata dall’assicurazione al danneggiato.
Altre Compagnie offrono, con un sovrappremio al momento della stipula del contratto, la condizione speciale “Protezione del primo sinistro” : l’assicurazione all’atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnata alla stessa classe di merito dell’anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta una sola denuncia, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell’impresa gestionaria di un sinistro che avrebbe determinato l’applicazione del malus.
Quanto dura la classe di merito ?
La classe di merito con relativo attestato di rischio ha validità di 5 anni anche se non assicurati nel periodo (articolo 5 della legge 40 del 2007).
Salve,
ho un quesito da porre. Ho due veicoli assicurati con la stessa compagnia. Alla guida di uno dei due veicoli ho causato un incidente (la responsabilità è mia) e questo ha avuto l’effetto di innalzare la classe di merito da 2 a 4.
Vorrei sapere se la classe di merito salirà anche per l’altro veicolo oppure no?
Grazie e saluti,
Gianfranco
Gentile signor Gianfranco,
la classe di merito sale solo nell’attestato di rischio del veicolo che ha causato il sinistro.
L’altra classe non subirà malus.
Saluti
Buongiorno Sabrina,
se vengono rispettati i requisiti del Decreto, convivenza e appartenenza allo stesso stato di famiglia, il suo fidanzato può ereditare la sua classe di merito in caso di acquisto di un ulteriore veicolo.
Saluti
Buongiorno, nell’arco di un anno quante volte si può sfruttare il decreto bersani duplicando l’attestato della stessa auto. Saluti Monica
Buongiorno signora Monica,
il decreto Bersani non prevede limitazioni di questo tipo. Si può usufruirne ogni volta che vengono soddisfatti i requisiti richiesti.
Saluti
Buon giorno,
Premetto che ho demolito l’auto privata x incidente. Siccome sono presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica e vorremmo acquistare un automezzo, posso trasferire l’assicurazione sul mezzo che acquisterà l’ASD?
Buongiorno signor Giuseppe,
da quello che so, non è possibile trasferire la classe di merito di una persona fisica su un veicolo appartenente ad una persona giuridica.
Saluti
Salve,
la mia compagnia di assicurazione ha deciso di non rinnovarmi la polizza perché “cliente sconveniente”, nonostante negli ultimi 14 anni avessi fatti due soli sinistri (entrambi liquidati con 100% di ragione).
Possono farlo? E se tutti mi additassero come “cliente sconveniente” io come farei ad assicurare il mio veicolo?
Grazie mille.
fabio
Buongiorno signor Fabio,
da quello che so l’assicuratore non può rifiutarsi di rinnovare una polizza rc auto. Le consiglio comunque di sfruttare questa situazione per cercare sul mercato una Compagnia più conveniente.
Saluti
salve nel 2008 ho comprato una macchina usata e mi sono avvalso della facolta di assicurare l auto con il decreto bersani premetto che ero in prima classe ora a distanza di anni sono nella classe di merito -9N ogni scadenza di contratto il mio assicuratore mi dice che io pago di piu rispetto ad un altro con la stessa classe di merito perche ho usato la legge bersani.E vero ? e se si sara’ per sempre cosi? grazie saluti Leoluca
Buongiorno,
il suo assicuratore purtroppo ha ragione, una classe di merito ereditata con la legge Bersani ha un costo più alto rispetto ad una stessa classe di merito maturata nel tempo.
Saluti
Salve,ma se eredito con la legge Bersani la classe di merito di un mio parente,qualora causassi un incidente chi verrebbe penalizzato io in quanto proprietaria dell’auto o il mio parente intestatario dell’assicurazione?
Salve signora Anna,
in caso di incidente viene applicato il malus solo nell’attestato di rischio del proprietario del veicolo.
Saluti
Buongiorno! Sono da 30 anni in classe di merito 1 con autovettura. L’ultima auto acquistata era pero’ immatricolata come autocarro, e la mia assicurazione, forse per una svista, ha passato la mia polizza su questa senza chiedermi nessun cambiamento. Poco dopo la mia polizza e’ scaduta e nel rinnovarla si sono accorti che il nuovo veicolo era immatricolato autocarro ( un pickup nissan) e mi hanno liquidata dicendo di non essere competitivi per tali mezzi e che dovevo rivolgermi altrove. Purtroppo ho dovuto affrettarmi ad assicurare la nuova auto e non sapendo che fare ho intestato il contratto a nome di mio marito che e’ partito in classe 14.
Dopo del tempo la mia vecchia assicurazione mi ha inviato l’attestato di rischio e ho scoperto che mi avevano assegnato a classe 1 su questa ultima vettura, ovvero su autocarro, e quindi avevo perso la classe 1 sulle autovetture.
Ora io devo prendere un’utilitaria e mi dicono che devo ripartire dalla classe 14.
E’ corretta questa procedura? Ho perso tutto oppure ho qualche alternativa?
Ringrazio per l’attenzione e spero di essermi spiegata bene.
Cordiali saluti
Buongiorno,
nella sua descrizione, secondo il mio parere, è stato commesso un errore a monte, ovvero l’assicurazione sull’autocarro sarebbe dovuta ripartire con una nuova polizza dalla classe 14 in quanto di diversa tipologia dal precedente veicolo e quindi non idonea ad usufruire del trasferimento assicurativo.
In questo momento, in assenza di un attestato di rischio sulle autovetture, è normale che le dicano che la nuova polizza dovrà necessariamente ripartire in classe 14.
Tuttavia l’errore, secondo la mia opinione, non è stato commesso da lei ma dalla Compagnia, quindi le consiglierei di chiedere a quest’ultima una soluzione per rimediare al disguido, considerato che secondo l’art.134 del Codice delle assicurazioni in caso di cessazione del rischio assicurato, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
Saluti
Quesito:
In famiglia è stata rottamata la vecchia auto ed acquistata un’auto nuova intestata a mia madre invalida non munita di patente. L’assicurazione è stata intestata a mia madre convivente e sfruttando la legge Bersani la classe di merito è rimasta quella dell’ assicurazione a me intestata della vecchia auto. Questa vecchia assicurazione è poi stata lasciata scadere. Il quesito che pongo è questo. Cosa succederà quando mia madre verrà a mancare se saranno trascorsi più di cinque anni dalla data della cessata validità della mia vecchia assicurazione. L’assicurazione nuova che dovrò stipulare a mio nome potrà sfruttare ancora la legge Bersani o dovrò partire dalla quattordicesima classe di merito?
Cordiali saluti
Vitaliano
Buongiorno signor Vitaliano,
“ufficialmente” in caso di decesso dell’assicurato, la classe di merito è ereditabile solo dal coniuge in regime di comunione dei beni; alcune compagnie tuttavia potrebbero adottare politiche differenti.
Le confermo che l’attestato di rischio dopo cinque anni perde la sua validità e sarà necessario quindi ripartire dalla quattordicesima classe.
Saluti
grazie tantissime per la celerità della sua risposta; è stato semplice ed esauriente.
Cordiali saluti
Niceno
Chiare le risposte: complimenti! Avrei bisogno però, sono duro di testa!, un ulteriore chiarimento.
Mia moglie è intestataria di un’auto e relativa assicurazione. Ora, mio figlio si è patentato. Mi hanno detto il fatto di poter guidare anche lui, neopatentato l’auto, potrebbe anche raddoppiare il premio. Beh, non ce la farei. Domanda: può mia moglie disdettare l’assicurazione alla scadenza e mio figlio farne una a suo nome con l’auto sempre in proprietà di sua madre?
Grazie!
Cordiali saluti
Niceno
La ringrazio.
I casi di questo aumento della sua copertura possono essere due:
– la copertura attuale prevede la “guida esperta”. L’auto può essere guidata da conducenti di età superiore a tot anni. Quindi per far guidare suo figlio è necessario eliminare questa clausola, ciò comporta un aumento del premio.
– la copertura attuale richiede i dati anche degli eventuali conducenti.Quindi inserire suo figlio neopatentato, tra i conducenti, comporta un aumento del premio.
Le soluzioni:
Per il primo caso conviene cercare una compagnia più economica per la “guida libera” (i conducenti possono essere di qualsiasi età).
Per il secondo caso conviene cercare una compagnia che richieda solo i dati del proprietario e non quelli dei conducenti.
La soluzione da lei proposta, a mio parere, non comporterebbe nessun vantaggio economico.