Auto cointestata ? Meglio di no!

Cointestare un’auto è una pratica che viene spesso sconsigliata, gli svantaggi superano di gran lunga gli aspetti positivi. La legge ha lasciato molte falle sull’argomento e per molte situazioni si concede libera interpretazione alle assicurazioni.

Le assicurazioni nel corso del tempo hanno cambiato il modo di approcciarsi alle auto cointestate. Mentre un tempo era possibile intestare l’assicurazione ad uno dei proprietari, oggi gli assicurati presenti in polizza sono tutti i cointestatari.

L’aspetto più negativo è che in fase di preventivo, la compagnia assicurativa, calcolerà il premio sulla base dei dati del proprietario con le caratteristiche più penalizzanti dal punto di vista assicurativo (ad esempio l’età e la classe di merito), rendendo la cointestazione di un’auto economicamente poco vantaggiosa.

 

Variazione del numero dei proprietari

I problemi si ripresentano quando si cambia il numero di intestatari di un veicolo cointestato. A chi spetta la classe di merito maturata dall’auto cointestata?

Dal Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto 2006. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

Se invece viene venduta un’auto cointestata e si vuole acquistare una vettura intestandola a solo uno dei proprietari ?

Il mantenimento della classe di merito, in caso di diminuzione dei proprietari è concesso salvo che gli altri cointestatari, attraverso una dichiarazione scritta, rinuncino definitivamente alla classe maturata. In sintesi la classe di merito sarà conservata per uno solo dei proprietari mentre gli altri dovranno perderla (ovviamente le classi di merito maturate su altri veicoli verranno conservate).

Per quanto riguarda l’aumento dei proprietari, non è possibile trasferire l’assicurazione di una vettura di cui si era unico proprietario ad una cointestata.

 

 Auto cointestata e decreto Bersani

Il decreto Bersani, nella sua stesura, non fa alcun riferimento alle auto cointestate, dando libera interpretazione alle compagnie assicurative.

Nella prassi comune, è consentito usufruire del decreto anche in caso di cointestazione del veicolo. Per esempio, un figlio neopatentato che acquista un’auto cointestandola con il padre convivente, può usufruire del decreto Bersani ed utilizzare quindi per l’assicurazione del veicolo, la classe del padre.

In caso contrario, se il figlio neopatentato non fosse residente con il padre, anche in caso di cointestazione del veicolo, l’assicurazione partirebbe dalla classe 14 e non da quella maturata dal padre.

Il decreto non prevede nessun limite nel caso in cui la classe di merito più vantaggiosa sia relativa ad un’assicurazione di un’auto cointestata, purché entrambi gli assicurati, e la persona che vuole acquisire la loro classe di merito, siano familiari conviventi.

Questo è ciò che accade nella prassi comune, alcune compagnie tuttavia, potrebbero adottare politiche diverse.

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