Guida senza certificato di assicurazione o con assicurazione scaduta da meno di 15 giorni*
Secondo quanto disposto dall’Art.180 del Codice della Strada:
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonchè un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
Le sanzioni in caso di assenza di certificato di assicurazione.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
* AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2013. Consulta l’articolo: i 15 giorni di assicurazione rc auto dopo la scadenza. Nuove disposizioni per le assicurazioni scadute da meno di 15 giorni.
L’importo delle sanzioni è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Guida senza assicurazione o con assicurazione scaduta da più di 15 giorni *
Secondo quanto disposto dall’ Art.193 del Codice della Strada:
Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza). La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
La guida senza assicurazione comporta anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito dall’organo di polizia che ha accertato la violazione, dopo il pagamento della sanzione prevista, del trasporto, del deposito e dell’assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi.
* Nel caso si possa usufruire del periodo di tolleranza dei 15 giorni (art.1901 del codice civile sopra citato), l’assicurazione non si considera scaduta fino a 15 giorni dopo la data indicata sul tagliando, evitando quindi le sanzioni per guida senza copertura dell’assicurazione. Nelle assicurazioni senza tacito rinnovo il contratto ha durata annuale e la sua validità cessa pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto, senza la proroga prevista dall’art.1901 del Codice Civile.
L’importo delle sanzioni è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Guida con assicurazione falsa
E’ sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del Codice della Strada
Il reato che si configura in questo caso è quello di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), che punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, formi in tutto o in parte una scrittura privata falsa e ne faccia uso. Punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Si viene multati per assicurazione scaduta anche quando il veicolo è parcheggiato. Consulta l’articolo: auto parcheggiata senza assicurazione o con assicurazione scaduta.
ho temporaneamente sospeso la mia polizza rca per inutilizzo del mezzo. dopodichè ho incominciato a ricicolare ma ho dimenticato di riattivarla. mi hanno fermato i carabinieri ed oltre alla sanzione mi hanno sequestrato anche il mezzo. Per riaverlo devo pagare la sanzione(ok) e stipulare una assicurazione con validità di almeno sei mesi. Ma la validità residua del mio contratto è di soli 3 mesi e 16 giorni. Che possibilità ho di ottenere l’uso dell’auto considerando che non posso prorogare la scadenza degli altri tre mesi mancanti? Grazie
Salve Giorgio,
onestamente non saprei dirle quante possibilità ci siano. I carabinieri cosa le hanno detto al riguardo ?
se una societa’ SRL ha assicurato un Autocarro ( intestato alla Societa’)e ne acquista un’ ulteriore Autocarro (sempre intestato alla stessa societa’), puo’ usufruire del Bersani per la classe di merito?
Rimanendo in attesa di un celere cenno di riscontro in merito, l’ occasione e’ gradita per porgere distinti saluti.
Buongiorno signor Giovanni,
la legge Bersani è applicabile solo per le persone fisiche e sono quindi escluse le società.
Saluti
avrei gentilmente una piccola richiesta…sapere se alla scadenza dell’assicurazione fa fede anche la ricevuta postale per il pagamento delle assicurazioni telefoniche…
grazie
mi potete eventualmente dire le disposizioni positive in merito??
grazie
Buongiorno signor Antonio, di seguito le disposizioni sull’argomento.
Regolamento dell’ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
Art. 11. Modalita’ di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti.
1. A norma dell’art. 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 e’ considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall’impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell’impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalita’ di cui al comma 2:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
Saluti