La revisione è un accertamento obbligatorio delle condizioni di idoneità alla circolazione del veicolo. Per moto ed auto, anche d’epoca, e per i veicoli con carico inferiore alle 3,5 tonnellate, la legislatura prevede l’obbligo della prima revisione a quattro anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo mentre per le successive l’obbligo scatta ogni due anni. In entrambi i casi la revisione dovrà essere effettuata entro il mese della scadenza.

Per veicoli speciali (come ad esempio le piccole vetture elettriche cittadine), veicoli per il trasporto di carico maggiore alle 3,5 tonnellate, taxi e veicoli noleggiati con conducente, l’obbligo di revisione ha invece una cadenza annuale.

La revisione può essere anche richiesta dagli organi competenti in caso di presunta non idoneità del veicolo alla circolazione e in caso di incidente che causi danni tali da compromettere il corretto funzionamento del mezzo.

I controlli durante l’accertamento riguardano i dispositivi di frenatura, la visibilità, luci, riflettori, circuito elettrico, condizioni del telaio, degli assi e dei pneumatici, gli equipaggiamenti di sicurezza, le emissioni tossiche e acustiche e i dati di identificazione del veicolo. Per fare un esempio, con un faro non funzionante, non si supererà il controllo.

L’intero accertamento per la revisione ha una durata dai 20 minuti alla mezz’ora durante la quale il veicolo verrà posto sopra un banco di prova universale e sarà collegato ad appositi strumenti di controllo.

L’esito della revisione è regolare quando il veicolo raggiunge le condizioni di idoneità necessarie per la circolazione e dovrà essere ripetuta ad ogni scadenza.

Se il veicolo non supera le condizioni di idoneità con un esito di “revisione-ripetere”, il controllo dovrà essere ripetuto entro un mese, nel frattempo per poter circolare sarà necessario porre riparo ai malfunzionamenti riscontrati.

Quando invece l’esito della revisione è di tipo “revisione ripetere-sospensione dalla circolazione”, il mezzo potrà circolare, con un limite di velocità di 40km/h, esclusivamente per recarsi in un’officina per la riparazione e successivamente il giorno della revisione in cui verranno ricontrollate le condizioni di idoneità.

 

Dove fare e quanto costa la revisione?

La revisione del veicolo può essere effettuata solo dalla Motorizzazione Civile e dalle officine autorizzate, oltre 5000 in Italia, dal Ministero dei Trasporti.

Nel primo caso sarà necessario presentare alla Motorizzazione Civile il modulo TT2100, reperibile anche negli uffici della motorizzazione, allegandovi l’attestazione di versamento di 45,00€ sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri; prenotare il controllo del veicolo ed esibire la carta di circolazione.

Per le officine autorizzate sarà sufficiente prenotare e presentarsi con il veicolo e la Carta di Circolazione, il prezzo dell’accertamento è di 64,80€.

L’esito della revisione sarà stampato in un’etichetta adesiva da apporre  nello spazio dedicato della carta di circolazione.

 

La rivalsa nelle assicurazioni

Nonostante l’estrema importanza dell’argomento, molti automobilisti non sanno (perché non adeguatamente informati) che se un veicolo con la revisione scaduta causa un incidente stradale, la compagnia assicurativa potrà avvalersi del suo diritto di rivalsa nei confronti del conducente o proprietario del mezzo (vi consiglio caldamente di leggere le clausole di esclusione e rivalsa nelle condizioni di assicurazione che vi sono state consegnate quando avete stipulato la polizza auto).

Il diritto di rivalsa consente alle compagnie  di chiedere al proprio assicurato la restituzione degli importi liquidati dall’assicurazione per il risarcimento dei danni recati a terzi. In poche parole, l’assicurazione risarcirà i danni che avete causato ma avrà il diritto di chiedervi indietro le spese sostenute.

 

Sanzioni

Per la mancata revisione entro i termini prescritti è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 159€ e i 639€ e in misura doppia qualora non sia stata effettuata entro i 4 anni dalla precedente. Viene disposta anche la sospensione dalla circolazione del mezzo ad eccezione del percorso utile per la revisione. Nel caso si circoli con il veicolo sospeso dalla circolazione, si va incontro a sanzioni decisamente più pesanti: dal pagamento di una somma compresa tra 1.842 e 7.369 euro, al fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni, fino alla confisca amministrativa del veicolo.

 

Il Bollino Blu

Il Bollino Blu è un ulteriore controllo dei gas di scarico da effettuare, nelle regioni che lo prevedono, in occasione della revisione e con la stessa cadenza (4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni biennio). Il bollino che verrà rilasciato andrà apposto sul parabrezza.

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