Dal 20 maggio le multe stradali non le riscuoterà più Equitalia

 

Con la legge di conversione del decreto sviluppo (legge 106/2011), Equitalia dal 1° luglio 2013 non si occuperà più della riscossione coattiva per conto dei Comuni.

L’articolo di legge dice: la società Equitalia Spa, nonchè le società’ per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società’ da essi partecipate.

Questa modifica riguarderà sia i tributi locali (come la tassa sui rifiuti) sia le multe.

Nei giorni scorsi Equitalia ha comunicato ai Comuni di non inviare più ruoli a partire dal 20 maggio 2013.

La cessata attività di Equitalia di riscossione per conto dei Comuni era stata varata già da una legge del 2005 con decorrenza 1 gennaio 2011. Con la legge di conversione del 2011 e ulteriori proroghe la decorrenza è slittata al 1° luglio 2013.

Considerato che tra spedizioni e termini di pagamento ci vogliono una quarantina di giorni, Equitalia ha già comunicato ai Comuni di non inviare ruoli già dal prossimo 20 maggio.

Secondo il quotidiano nazionale IlSole24Ore, questa modifica interesserà 6 mila Comuni che non si sono ancora attrezzati per ovviare alla cessata attività di riscossione di Equitalia, e al momento vista l’impossibilità di assumere e di costituire società strumentali, la soluzione a questo problema non sembra immediatamente risolvibile.

Al fatto che l’amministrazione pubblica non abbia più strumenti coattivi per far pagare le multe ed i tributi, consegue il serio rischio che le multe non vengano pagate.

Prescrizione delle multe stradali

Nonostante molti siti invitano i cittadini a non preoccuparsi più delle multe o addirittura consigliano ironicamente di stracciarle, è bene ricordare che per riscuotere le sanzioni c’è un periodo di prescrizione da tenere in considerazione.

I termini di prescrizione per le multe sono stabiliti dall’art. 209 del Codice della Strada.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’articolo di legge in questione dice: il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è disciplinata dalle norme del codice civile.

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