La prescrizione del risarcimento nell’assicurazione

La prescrizione in materia di assicurazione è disciplinata dall’ Art. 2952 del Codice civile, che recita:
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno* due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni *.
Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

* La legge 166 del 27 ottobre 2008 ha modificato il secondo comma del suddetto articolo, raddoppiando i termini di prescrizione dei diritti che nascono dai contratti assicurativi, portandoli a due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. Mentre il termine dei dieci anni per le polizze vita è stato introdotto con l’art. 22, comma 14, D.L. 18.10.2012, n. 179.

 

Domande frequenti.

Se passano più di due anni da un sinistro stradale e la Compagnia non mi ha ancora risarcito, il diritto si prescrive e quindi non ho più il diritto di farmi risarcire dall’assicurazione ?

La risposta è SI’, trascorsi due anni i diritti che nascono da contratti assicurativi si prescrivono.

I termini di prescrizione partono dal giorno del sinistro o dalla richiesta di risarcimento che ho inviato alla Compagnia ?

I tempi della prescrizione ricominciano dal giorno in cui viene fatta richiesta di risarcimento all’assicurazione.

 

Se a distanza di un anno invio una raccomandata A/R per richiedere il risarcimento alla Compagnia, i termini di prescrizioni ripartono dal giorno della spedizione?

La risposta è SI’, l’invio di una lettera interruttiva della Prescrizione fa ripartire i termini di prescrizione.

 

Anche per i danni alla persona i termini di prescrizione di due anni partono dal giorno in cui si è verificato il fatto ?

Per quanto riguarda gli infortuni i tempi a disposizione dell’Assicurato possono considerarsi anche più lunghi, in quanto la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione del diritto dell’assicurato decorra non dal giorno dell’infortunio, ma dal giorno in cui si siano stabilizzati i postumi permanenti conseguenti all’ infortunio stesso.

 

Come posso richiedere il risarcimento alla mia Compagnia e interrompere la prescrizione ?

Il modo più semplice è l’invio di  una raccomandata con ricevuta di ritorno di questo tipo: Richiesta risarcimento assicurazione

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