Cambio di residenza patente, carta di circolazione, assicurazione rc auto

La procedura per il cambio di residenza

Quando si procede ad un cambio di residenza presso l’ufficio anagrafe del comune, viene fatto compilare un modulo per l’annotazione della variazione sulla patente e sulla carta di circolazione.

Nel modulo saranno richiesti i seguenti dati: per la carta di circolazione, la targa del veicolo; per la patente,  il numero della patente, il tipo ( A, B, C….), la data di rilascio, la provincia e l’ente che hanno rilasciato il documento.

Sarà l’ufficio anagrafe del comune a contattare il Ministero dei trasporti per comunicare il cambio di residenza dei titolari di patente e carta di circolazione. Per il cittadino non sussiste più l’obbligo di comunicare al PRA e alla prefettura il cambio di residenza per la patente e la carta di circolazione.

Alla compilazione del modulo segue rilascio di una parte di esso che farà fede dell’avvenuto cambio di residenza e dovrà essere conservato insieme ai documenti da esibire in caso di controllo.

Gli interessati riceveranno al proprio domicilio i tagliandi adesivi da apporre sulla patente e sulla carta di circolazione, spediti tramite posta dal Ministero dei Trasporti.

I tempi di rilascio per i tagliandi sono di 180 giorni dalla richiesta di cambio di residenza. Trascorsi 180 giorni, se non si ricevono a domicilio i tagliandi adesivi, è necessario contattare il Ministero dei Trasporti al numero 800-232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

 

Cambio di residenza per le assicurazioni RC Auto

In caso di variazione della residenza, l’assicurato deve informare immediatamente la propria agenzia assicurativa. Il comune di residenza è un importante fattore nello stabilire il rischio e il premio di una polizza rc auto. Le polizze in corso verranno aggiornate con il nuovo indirizzo. Il differente rischio comporterà un aumento o una diminuzione del premio a decorrere dalla scadenza del contratto o della rata di premio successiva alla variazione. La mancata comunicazione di variazione della residenza può comportare, in caso di incidente, una liquidazione parziale, con riduzione proporzionata al maggior premio che si sarebbe dovuto pagare o addirittura ad un’azione di rivalsa totale da parte della Compagnia.

 

Le sanzioni

Secondo quanto stabilito dall’art.94 del Codice della Strada:

Comma 2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di sessanta giorni, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio del PRA procede all’aggiornamento della carta di circolazione.

Comma 3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267 .

Comma 4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 .

Comma 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

 

In sintesi

Comma 3. Il proprietario di un veicolo che non richiede il cambio di residenza sulla carta di circolazione va incontro ad una sanzione amministrativa di una somma da 653 a 3.267 euro.

Comma 4. Anche il conducente che circola con un veicolo, seppur di non sua proprietà, è soggetto ad un sanzione di una somma da 327 euro a 1.633 euro se non è stato richiesto l’aggiornamento del cambio di residenza sulla carta di circolazione del veicolo in questione. In questo caso viene applicato anche il comma 5 che comporta il ritiro immediato della carta di circolazione.

L’omissione del cambio di residenza sulla patente non è più sanzionabile.

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