L’infortunio in itinere consiste in un fatto accidentale (generalmente riconducibile ad un sinistro RCA) occorso al lavoratore nel suo percorso per andare dalla propria abitazione al luogo di lavoro, ovvero nel rientro a casa dopo il lavoro.

E’ disciplinato dagli stessi principi degli infortuni sul lavoro, naturalmente con la specificità che in tali casi le richieste risarcitorie a titolo di danno extra-Inail, dovranno essere eventualmente avanzate contro la compagnia di assicurazione dell’auto di controparte qualora responsabile, e non verso l’assicurazione per la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni dei dipendenti (RCO).

In relazione ai rapporti con l’Inail per la parte di indennizzo che a quest’ultima compete ( danno biologico superiore ai 6 punti di invalidità in caso di lesione, ovvero danno patrimoniale ai familiari dipendenti economicamente dal lavoratore in caso di morte), la disciplina è la medesima appunto, di quella applicata per tutti gli infortuni sul lavoro.

Come provare l’infortunio in itinere e chi può certificarlo ?

La prova dell’infortunio in itinere è data dalla circostanza che vede l’accadimento del fatto storico avvenire lungo il percorso per andare ovvero tornare dal lavoro verso casa, e la dimostrazione viene data con semplice denuncia all’Inail da parte dei familiari, ovvero come spesso accade da parte del datore di lavoro stesso. Sarà poi l’Inail a farsi carico di accertare le circostanze dell’accaduto.

Al riguardo è importante evidenziare che non sono previste, per avere diritto all’indennizzo, variazioni sul percorso solito fatto dal lavoratore come tragitto casa-lavoro, in quanto, ad esempio, è sufficiente una variante per andare a fare un acquisto oppure passare a salutare un conoscente, per vedersi negare il diritto al risarcimento da parte dell’Inail.

Rientrano comunque nella copertura assicurativa offerta dall’Inail alcuni casi particolari di interruzioni e/o deviazioni del normale percorso. Ad esempio quelle effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; quelle dovute a causa di forza maggiore, per esigenze essenziali improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (guasti al veicolo, esigenze fisiologiche, prestare soccorso) e anche quelle necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola.

Negli altri casi tuttavia, in assenza di indennizzo Inail, qualora vi sia la responsabilità dell’auto di controparte, tutto il danno può essere richiesto alla compagnia di assicurazione dell’auto responsabile del sinistro.

 

Come si quantifica il risarcimento e come richiederlo ?

In merito alla quantificazione del danno, si precisa che nel caso dell’infortunio in itinere, vigono i medesimi principi di quantificazione civilistica del danno, con la particolarità, come in tutti gli infortuni sul lavoro, che in caso di differenza fra quanto erogato dall’Inail e la quantificazione civilistica appunto, è possibile richiedere alla compagnia un danno differenziale da computarsi tra la voci di danno che compongono il risarcimento extra-Inail ( temporanea biologica e personalizzazione nel caso di lesioni superiori a 6 punti di invalidità, ovvero danno morale da lutto in caso di morte).

Naturalmente, il danno extra-Inail, segue i principi della responsabilità civile, e pertanto deve essere richiesto a mezzo di formale richiesta di risarcimento da inviare al responsabile.

 

Come gestite i casi di infortunio in itinere ?

Lo Studio gestisce tali casi secondo quanto sopra indicato, accertando in primo luogo se ricorrono i presupposti dell’infortunio in itinere, appurare se vi sono responsabilità di terzi a cui richiedere il danno extra-Inail, quantificare quest’ultimo decurtando quanto corrisposto dall’ente previdenziale che poi si surrogherà presso il responsabile/compagnia, trattare e definire il risarcimento.

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